Deposito
Deposito
() bancario [contratto di]
Il deposito pu ò essere:
a vista, cio è restituibile a richiesta del depositante;
vincolato, in cui la restituzione ha luogo alla scadenza di un termine convenuto;
condizionato, quando la restituzione è subordinata ad una condizione fissata volontariamente dal depositante, o da una disposizione testamentaria, o dalla legge, o da una sentenza;
ordinario, quando si costituisce mediante rilascio di una lettera di accreditamento o di una ricevuta di cassa, da restituire all'atto del rimborso;
a risparmio (o fruttifero), che si costituisce con il rilascio di un libretto che permette di effettuare versamenti e prelievi;
in conto corrente, costituito con il rilascio di un libretto nominativo, quando il depositante è autorizzato a prelevare la somma di denaro sia direttamente allo sportello, sia mediante assegno bancario.
Il D.Lgs. 385/93 ha dettato norme in materia di pubblicit à, forma e contenuto dei contratti bancari, compreso quello di (), per garantire la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
() contratto di () (d. civ.)
Con il () una parte (depositario) riceve dall'altra parte contrattuale (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Il () si presume gratuito, salvo che dalla qualit à professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volont à delle parti (art. 1767 c.c.).
Si tratta di un contratto reale, perfezionantesi cio è con la materiale consegna del bene mobile, di durata, non formale, ad efficacia obbligatoria, non sinallagmatico.
Il () viene detto irregolare se ha ad oggetto una quantit à di denaro o di altri beni fungibili, e se al depositario viene concessa la facolt à di servirsene. Il depositario in questo caso acquista la propriet à delle cose depositate per poi restituirne altrettante della stessa specie e qualit à (eiusdem generis et qualitatis) (art. 1782).
Molto diffuso è il cd. () nei magazzini generali (artt. 1787 ss. c.c.), edifici attrezzati per la conservazione di merci anche deperibili in attesa che siano messe in circolazione. Obbligo dell'imprenditore esercente i magazzini generali è non solo di custodire, ma anche di garantire la conservazione delle cose depositate con i mezzi tecnici adeguati. La sua responsabilit à è parificata a quella del vettore [Trasporto], essendo responsabile salvo a provare che la perdita, il calo o l'avaria siano derivate da caso fortuito, dalla natura delle merci, da loro vizi o dall'imballaggio.