Deposito

Deposito
() bancario [contratto di]
È la più importante tra le operazioni cd. passive della banca, rappresentando lo strumento principale di raccolta del pubblico risparmio (artt. 1834 ss. c.c.). Con il (—) un soggetto deposita una somma di denaro presso una banca, che ne acquista la proprietà, restando obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine o a richiesta del depositante.
Il deposito può essere:
— a vista, cioè restituibile a richiesta del depositante;
— vincolato, in cui la restituzione ha luogo alla scadenza di un termine convenuto;
— condizionato, quando la restituzione è subordinata ad una condizione fissata volontariamente dal depositante, o da una disposizione testamentaria, o dalla legge, o da una sentenza;
— ordinario, quando si costituisce mediante rilascio di una lettera di accreditamento o di una ricevuta di cassa, da restituire all'atto del rimborso;
— a risparmio (o fruttifero), che si costituisce con il rilascio di un libretto che permette di effettuare versamenti e prelievi;
— in conto corrente, costituito con il rilascio di un libretto nominativo, quando il depositante è autorizzato a prelevare la somma di denaro sia direttamente allo sportello, sia mediante assegno bancario.
Il D.Lgs. 385/93 ha dettato norme in materia di pubblicità, forma e contenuto dei contratti bancari, compreso quello di (—), per garantire la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
() contratto di () (d. civ.)
Con il (—) una parte (depositario) riceve dall'altra parte contrattuale (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Il (—) si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti (art. 1767 c.c.).
Si tratta di un contratto reale, perfezionantesi cioè con la materiale consegna del bene mobile, di durata, non formale, ad efficacia obbligatoria, non sinallagmatico.
Il (—) viene detto irregolare se ha ad oggetto una quantità di denaro o di altri beni fungibili, e se al depositario viene concessa la facoltà di servirsene. Il depositario in questo caso acquista la proprietà delle cose depositate per poi restituirne altrettante della stessa specie e qualità (eiusdem generis et qualitatis) (art. 1782).
Molto diffuso è il cd. (—) nei magazzini generali (artt. 1787 ss. c.c.), edifici attrezzati per la conservazione di merci anche deperibili in attesa che siano messe in circolazione. Obbligo dell'imprenditore esercente i magazzini generali è non solo di custodire, ma anche di garantire la conservazione delle cose depositate con i mezzi tecnici adeguati. La sua responsabilità è parificata a quella del vettore [Trasporto], essendo responsabile salvo a provare che la perdita, il calo o l'avaria siano derivate da caso fortuito, dalla natura delle merci, da loro vizi o dall'imballaggio.