Impiego

Impiego
() privato (d. lav.)
È il rapporto di lavoro subordinato che si instaura con un datore di lavoro privato.
La prestazione di lavoro presenta i caratteri della continuità e della subordinazione e può consistere in una attività di collaborazione, di concetto o di ordine.
In relazione alla natura della prestazione, i lavoratori sono classificati in quattro categorie: dirigenti tecnici e amministrativi, quadri, impiegati, operai.
() pubblico (d. lav.; d. amm.)
È il rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, intendendo per tali (art. 1, co. 2 D.Lgs. 165/2001):
— le amministrazioni dello Stato ivi inclusi: istituti e scuole di ogni ordine e grado; istituzioni educative; aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
— Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni;
— istituzioni universitarie;
— istituti autonomi case popolari;
— camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
— enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
— amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale;
— Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.
Il D.Lgs. 29/1993 (confluito, con le successive modificazioni, nel D.Lgs. 165/2001) ha spostato il rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e i suoi dipendenti dall'ambito amministrativo a quello privatistico, mediante l'estensione dei principi e delle norme dettate per il rapporto di impiego privato, al fine di migliorare l'efficienza e la produttività dell'amministrazione pubblica.
In base all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001, restano esclusi da questo processo di privatizzazione e vengono disciplinati dai rispettivi ordinamenti:
— i magistrati ordinari, amministrativi e contabili:
— gli avvocati e procuratori dello Stato;
— il personale militare e delle forze di polizia di Stato;
— il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura;
— i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del D.Lgs. C.p.S. 691/1947 (risparmio, funzione creditizia e valutaria) e dalle leggi 281/1985 (tutela del risparmio, valore mobiliare) e 287/1990 (tutela della concorrenza e del mercato);
— il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, esclusi il personale volontario di leva ed il personale volontario previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 362/2000 (tale eccezione è stata aggiunta dalla L. 252/2004);
— il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (tale eccezione è stata aggiunta dall'art. 2, comma 2, della L. 154/2005);
— i professori e ricercatori universitari, fino alla disciplina organica della materia.
Il rapporto di (—) sorge a seguito dell'assunzione. Questa avviene con contratto individuale di lavoro mediante (art. 35 del D.Lgs. 165/2001):
— procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
— l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
— mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette.
Fonte della disciplina del rapporto di lavoro è la contrattazione collettiva, che è nazionale e decentrata e si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro. In sede di contrattazione collettiva, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale [A.R.A.N.] rappresenta la pubblica amministrazione.
Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del codice civile (artt. 2082-2134 c.c.) e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, fatta eccezione per le disposizioni di tenore diverso contenute nel D.Lgs. 165/2001, ad esempio in materia di mobilità o di mutamento di mansioni.
Una particolare disciplina regola la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale [Part-time].
Naturale corollario della privatizzazione del rapporto di (—) è stato il passaggio della giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Infatti in base a quanto dispone l'art. 63 D.Lgs. 165/2001, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute al giudice del lavoro. Tale devoluzione, però, è stata disposta solo per le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Per le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data, invece, resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In ogni caso (quindi anche dopo il 1 luglio 1998), al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva permane la competenza relativa alle categorie sottratte alla privatizzazione ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 165/2001, nonché le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.