Favor
Favor (teoria gen.)
Tale principio indica la tutela preferenziale che la legge, allo scopo di riequilibrare particolari posizioni di diseguaglianza tra situazioni soggettive e di sbilanciamento d'interessi, accorda in determinate circostanze ad uno invece che ad un altro soggetto.
() creditoris-debitoris (d. civ.)
In materia di obbligazioni il principio ispiratore è, secondo l'orientamento prevalente, quello del favor debitoris, nel senso che il soggetto privilegiato risulta essere il soggetto passivo del rapporto obbligatorio (es.: l'art. 1184 c.c., relativamente al potere di fissazione del termine di scadenza di adempimento dell'obbligazione; l'art. 1286 c.c., relativamente alla facolt à di scelta della prestazione nelle obbligazioni alternative [Obbligazioni]).
In alcuni casi, peraltro, la tendenza legislativa è contraria, nel senso di privilegiare la posizione creditoria (es.: l'art. 1183 c.c., che attribuisce il potere di esigere immediatamente la prestazione, ove il termine non sia fissato preventivamente).
() minoris (d. civ.)
Atteggiamento del legislatore teso a privilegiare la posizione del minore. Ne costituiscono espressioni tipiche:
la potest à dei genitori;
la tutela del minore [Tutela];
l'annullabilit à degli atti negoziali da lui compiuti [Annullamento].
() libertatis (d. pen.)
Principio che caratterizza vari istituti del diritto processuale penale, volto a privilegiare la libert à del soggetto rispetto ad altre esigenze del processo. Sono espressione del principio del () libertatis le norme che prevedono limiti massimi di durata della custodia cautelare, l'immediata esecuzione delle sentenze di proscioglimento, etc.
() rei (d. pen.)
Principio interpretativo teso a individuare, in concreto, il trattamento giuridico pi ù favorevole all'imputato o al condannato. Ad esempio, ne sono espressione le norme che prevedono l'assoluzione in caso di insufficienza o contraddittoriet à della prova che il fatto sussiste, la prevalenza dell'opinione pi ù favorevole all'imputato qualora, in sede di deliberazione della sentenza, vi sia parit à di voti (art. 527 c.p.p.), etc.