Vendita

Vendita (d.civ)
() a distanza
Si tratta di un particolare tipo di vendita avente per oggetto beni o servizi, realizzata tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza (televisione, telefax, internet) fino alla conclusione del contratto; per le (—) è previsto un regime di particolare favore per il consumatore che si concreta negli obblighi informativi posti a carico del fornitore e nella disciplina del recesso dalle vendite concluse fuori dalle sedi commerciali.
Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, entro lo stesso termine deve informare per iscritto il consumatore e deve provvedere al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura.
Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta di credito ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento. In tal caso entra in gioco anche l'istituto di emissione della carta di pagamento che deve riaccreditare al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo.
I diritti attribuiti al consumatore nelle (—) sono irrinunciabili, ed è nulla ogni pattuizione contraria, anche qualora le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana.
() di sostanze alimentari non genuine come genuine
Commette tale delitto chiunque pone in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.).
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro l'industria e il commercio.
Scopo della norma è tutelare la buona fede negli scambi commerciali e, di conseguenza, l'ordine economico.
Sostanze alimentari sono le sostanze comunque destinate all'alimentazione umana; vi rientrano sia le sostanze solide che le bevande.
Non genuine sono le sostanze adulterate o contraffatte, quelle, cioè, che nel subire una modificazione ad opera dell'uomo, siano state assoggettate a commistione con sostanze estranee alla loro composizione naturale o siano state private di materia nutriente.
Le sostanze non genuine, però, non devono essere pericolose alla salute pubblica, altrimenti ricorrerà uno dei reati previsti dagli artt. 442 o 444 c.p.
Porre in commercio significa esplicare attività commerciale su quelle determinate cose.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà della messa in vendita o in commercio delle sostanze con la consapevolezza della non genuinità e con la volontà di presentarle come genuine.
La L. 25-6-1999, n. 205 (c.d. Legge sulla depenalizzazione), nel fissare i principi direttivi della riforma, delegata al Governo, della disciplina sanzionatoria in materia di produzione, commercio ed igiene dei prodotti alimentari e delle bevande, ha previsto la realizzazione di specifiche aggravanti anche per la fattispecie in esame, per le condotte che siano lesive dell'interesse al riconoscimento della denominazione d'origine (e delle relative caratteristiche) di prodotti alimentari.
Pena: Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 1.032.
() forzata (d. proc. civ.)
Per la realizzazione concreta del credito, il creditore procedente o qualunque altro creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, deve ottenere la liquidazione dei beni oggetto di espropriazione, ossia la loro trasformazione in denaro. A tal fine, egli può fare:
— istanza di vendita dei beni pignorati;
— istanza per la loro assegnazione in pagamento.
Tale alternativa è possibile, in via preventiva, soltanto nell'espropriazione mobiliare di titoli di credito o di quelle cose aventi un valore determinato o determinabile da listini di borsa o mercato, mentre negli altri casi è consentita soltanto in via successiva, ossia l'assegnazione può essere chiesta soltanto dopo che sono falliti gli esperimenti di vendita.
L'istanza di (—) o di assegnazione non può essere proposta prima di 10 giorni dal pignoramento (tranne che si tratti di cose deteriorabili) e non oltre 90 giorni dal pignoramento stesso.
A seguito dell'istanza, il giudice competente fissa l'udienza per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, nella quale il giudice disporrà, appunto, la vendita o l'assegnazione.
La (—) ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido (per cui, se il pignoramento colpisce una somma di denaro, questa fase non avviene e il creditore procedente può chiedere senz'altro la distribuzione).
La (—) può avvenire:
— con incanto, ossia con offerte successive in aumento (c.d. asta);
— senza incanto o a mezzo di commissionario.
Il legislatore del 2005 ha espresso una netta preferenza per la vendita senza incanto, meno costosa e più trasparente di quella con incanto, stabilendo, nell'espropriazione immobiliare, che il giudice deve sempre disporre prima la vendita senza incanto, e disporrà la vendita con incanto soltanto se la vendita senza incanto ha esito negativo (ad esempio, per mancanza di offerte) o non può avere luogo per mancanza di adesioni o se vi è un'unica offerta che non superi di 1/5 il valore di stima del bene.
Come accennato, il creditore pignorante può anche chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, ossia l'attribuzione diretta del bene pignorato. L'assegnazione è un atto concorrente con la vendita entro i seguenti limiti:
— nell'espropriazione mobiliare l'assegnazione può essere chiesta fin dall'inizio per i titoli di credito o per quei beni il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato; per gli altri beni (ad eccezione degli oggetti d'oro e d'argento che, se restano invenduti, sono assegnati per il loro valore intrinseco ai creditori), per le procedure esecutive instaurate dal 1 marzo 2006 non può più essere avanzata istanza di assegnazione all'esito negativo del primo incanto, dovendo essere fissato un nuovo incanto a un prezzo inferiore di 1/5 rispetto a quello precedente (art. 538 c.p.c.);
— nell'espropriazione immobiliare, l'assegnazione può essere chiesta soltanto dieci giorni prima della data dell'incanto per il caso in cui la vendita non abbia luogo per mancanza di offerte (art. 588 c.p.c.), nel qual caso concorre con l'amministrazione giudiziale o con un nuovo incanto (art. 591 c.p.c.);
— nell'espropriazione mobiliare presso terzi, l'assegnazione è l'unica forma satisfattoria prevista, quando il terzo si dichiara debitore di somme esigibili immediatamente o in un termine non maggiore di novanta giorni. Tali crediti sono assegnati dal giudice dell'esecuzione in pagamento, salvo buon fine, ai creditori concorrenti (art. 553 c.p.c.).
Il trasferimento definitivo del bene è collegato ad un provvedimento del giudice dal quale derivano effetti sostanziali e processuali. Sotto il profilo sostanziale, l'effetto traslativo (ossia il passaggio del bene nella proprietà dell'aggiudicatario o dell'assegnatario) si verifica:
— nell'espropriazione mobiliare, al momento dell'aggiudicazione e del pagamento del prezzo;
— nell'espropriazione immobiliare, nonché nell'assegnazione, al momento del decreto di trasferimento.
L'effetto estintivo, invece, consiste nell'ordine del giudice che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie (il bene si trasferisce libero da pesi e vincoli).
Dal punto di vista processuale, invece, l'oggetto del processo esecutivo, una volta trasferito il bene, non è più la cosa ma il prezzo sul quale dovrà soddisfarsi il creditore.
In caso di mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario:
— nella vendita mobiliare all'incanto, l'organo esecutivo incaricato della vendita, dopo aver preso atto dell'inefficacia della prima vendita, procede a un nuovo incanto (art. 540 c.p.c.);
— nella vendita immobiliare con incanto, il giudice, se il prezzo non è depositato nel termine, dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e dispone un nuovo incanto (art. 587 c.p.c.).