Effetti penali della condanna
Effetti penali della condanna (d. pen.; d. proc. pen.)
Sono le conseguenze negative derivanti, di diritto, da una sentenza di condanna. Bench é l'art. 20 c.p. consideri le pene accessorie [Pena] come () della condanna, questi in realt à si distinguono dalle pene (principali od accessorie) e dalle misure di sicurezza in quanto, pur derivando dalla condanna ad una pena, non coincidono con la stessa.
Gli () comportano limitazioni alla possibilit à di godere di determinati benefici o aggravi alla situazione soggettiva del condannato.
Gli () della condanna non vengono meno, in genere, con il verificarsi delle cause estintive del reato o della pena, ma soltanto con la riabilitazione del condannato.
Rientrano tra gli ():
l'impossibilit à di godere della sospensione condizionale della pena da parte di chi ha gi à goduto l'intero periodo o da parte di chi ha riportato gi à una certa condanna per altro reato (artt. 163-164 c.p.);
la recidiva (art. 99);
l'acquisizione della qualifica di delinquente abituale, professionale e per tendenza [Pericolosit à];
l'iscrizione del reo al casellario giudiziario;
l'impossibilit à di partecipare a pubblici concorsi o di esercitare talune attivit à.
Allorch é la pena derivi da una sentenza di patteggiamento, non avendo quest'ultima natura di sentenza di condanna, gli effetti penali conseguenti sono limitati (art. 445 c.p.p.).