Eccezione
Eccezione (d. civ.; d. proc. civ.)
Nel diritto processuale civile, per () si intende qualunque deduzione opposta dal convenuto che valga a destituire di fondamento la domanda dell'attore. In particolare, ci ò avviene quando il convenuto eccepisce l'esistenza di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto dell'attore, tale da comportare il rigetto della domanda.
In base all'art. 2697, co. 2 c.c. in tema di onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti che costituiscono il fondamento di un diritto fatto valere in giudizio ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'() si fonda.
Le () possono essere di natura sostanziale, cio è riguardare i fatti di cui si discute in causa (es.: () di compensazione, di prescrizione etc.) e di natura processuale (es.: () di incompetenza), attinenti ai presupposti processuali e alle condizioni dell'azione.
Infine, in base all'art. 112 c.p.c., il giudice non pu ò pronunciare su () che possono essere proposte solo dalle parti: da ci ò si desume che vi sono () rilevabili d'ufficio (es.: incompetenza per materia, adempimento, novazione, nullit à) ed altre deducibili solo dalle parti (es.: () di prescrizione, di compensazione, di annullamento, di rescissione, di inadempimento).
Nel processo ordinario di cognizione prima delle modifiche apportate dal legislatore nel 2005 il giudice, all'udienza fissata per la prima comparizione fissava un termine perentorio, non inferiore a 20 giorni prima della prima udienza di trattazione [Trattazione della causa], per proporre le () processuali e sostanziali che non siano rilevabili di ufficio dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 (cd. decreto competitivit à) al fine di conferire maggiore celerit à al processo civile, l'udienza di prima comparizione e di trattazione della causa sono state accorpate (v. art. 183 c.p.c.) ed è stato previsto, all'art. 167 c.p.c., che il convenuto, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione-trattazione ex art. 183 c.p.c.), deve proporre, a pena di decadenza, anche le () processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, nella comparsa di risposta.
Clausola limitativa della proponibilit à delle ()
Clausola con cui le parti stabiliscono che una di esse non pu ò opporre eccezioni per evitare o ritardare la prestazione. Tale clausola, detta anche clausola solve et repete [Clausola], costituisce clausola vessatoria e, ai sensi dell'art. 1341 c.c., deve essere approvata specificamente per iscritto ai fini dell'opponibilit à.