Eccezione

Eccezione (d. civ.; d. proc. civ.)
Nel diritto processuale civile, per (—) si intende qualunque deduzione opposta dal convenuto che valga a destituire di fondamento la domanda dell'attore. In particolare, ciò avviene quando il convenuto eccepisce l'esistenza di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto dell'attore, tale da comportare il rigetto della domanda.
In base all'art. 2697, co. 2 c.c. in tema di onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti che costituiscono il fondamento di un diritto fatto valere in giudizio ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'(—) si fonda.
Le (—) possono essere di natura sostanziale, cioè riguardare i fatti di cui si discute in causa (es.: (—) di compensazione, di prescrizione etc.) e di natura processuale (es.: (—) di incompetenza), attinenti ai presupposti processuali e alle condizioni dell'azione.
Infine, in base all'art. 112 c.p.c., il giudice non può pronunciare su (—) che possono essere proposte solo dalle parti: da ciò si desume che vi sono (—) rilevabili d'ufficio (es.: incompetenza per materia, adempimento, novazione, nullità) ed altre deducibili solo dalle parti (es.: (—) di prescrizione, di compensazione, di annullamento, di rescissione, di inadempimento).
Nel processo ordinario di cognizione prima delle modifiche apportate dal legislatore nel 2005 il giudice, all'udienza fissata per la prima comparizione fissava un termine perentorio, non inferiore a 20 giorni prima della prima udienza di trattazione [Trattazione della causa], per proporre le (—) processuali e sostanziali che non siano rilevabili di ufficio dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 (cd. decreto competitività) al fine di conferire maggiore celerità al processo civile, l'udienza di prima comparizione e di trattazione della causa sono state accorpate (v. art. 183 c.p.c.) ed è stato previsto, all'art. 167 c.p.c., che il convenuto, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione-trattazione ex art. 183 c.p.c.), deve proporre, a pena di decadenza, anche le (—) processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, nella comparsa di risposta.
Clausola limitativa della proponibilità delle ()
Clausola con cui le parti stabiliscono che una di esse non può opporre eccezioni per evitare o ritardare la prestazione. Tale clausola, detta anche clausola solve et repete [Clausola], costituisce clausola vessatoria e, ai sensi dell'art. 1341 c.c., deve essere approvata specificamente per iscritto ai fini dell'opponibilità.