Trattazione della causa
Trattazione della causa (d. proc. civ.)
Essa comprende quell'attivit à di giudizio diretta all'individuazione delle parti in causa, alla modificazione e precisazione ad opera delle stesse delle domande proposte, nonch é all'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le rispettive pretese. Si svolge sotto la direzione del giudice istruttore.
La riforma introdotta dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 (cd. decreto competitivit à), ha profondamente modificato la disciplina della trattazione, prevedendo un'unica udienza per la prima comparizione e per la trattazione della causa. Nel corso di tale udienza il giudice verifica l'integrit à del contraddittorio, richiede alle parti i chiarimenti necessari ed indica loro le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Solo su richiesta congiunta, il Giudice pu ò differire l'udienza di comparizione e () per la comparizione personale delle parti e l'interrogatorio libero.
Nell'udienza ex art. 183 le parti possono chiedere un termine di 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gi à proposte, un termine ulteriore di 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e, infine, un termine di ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria: in tal modo sia l'oggetto della causa (thema decidendum) sia l'oggetto della prova (thema probandum) saranno definitivamente fissati all'esito dell'udienza di ().