Trattazione della causa

Trattazione della causa (d. proc. civ.)
Essa comprende quell'attività di giudizio diretta all'individuazione delle parti in causa, alla modificazione e precisazione ad opera delle stesse delle domande proposte, nonché all'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le rispettive pretese. Si svolge sotto la direzione del giudice istruttore.
La riforma introdotta dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 (cd. decreto competitività), ha profondamente modificato la disciplina della trattazione, prevedendo un'unica udienza per la prima comparizione e per la trattazione della causa. Nel corso di tale udienza il giudice verifica l'integrità del contraddittorio, richiede alle parti i chiarimenti necessari ed indica loro le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Solo su richiesta congiunta, il Giudice può differire l'udienza di comparizione e (—) per la comparizione personale delle parti e l'interrogatorio libero.
Nell'udienza ex art. 183 le parti possono chiedere un termine di 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, un termine ulteriore di 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e, infine, un termine di ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria: in tal modo sia l'oggetto della causa (thema decidendum) sia l'oggetto della prova (thema probandum) saranno definitivamente fissati all'esito dell'udienza di (—).