Compensazione

Compensazione
() come modo di estinzione dell'obbligazione (d. civ.)
È un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento: consiste, in particolare, nell'estinzione, fino alla concorrenza dello stesso valore, di reciproche pretese creditorie (artt. 1241 ss. c.c.).
Ha carattere satisfattorio, in quanto ciascun creditore realizza il proprio diritto attraverso la soddisfazione di un interesse (eliminazione di un proprio debito) equivalente a quello originario (realizzazione di un proprio credito).
La (—) può operare anche solo parzialmente, cioè fino alla concorrenza del minore di due debiti di ammontare diverso.
La (—) va eccepita e, quindi, il giudice non può rilevarla d'ufficio.
() delle imposte (d. trib.)
Compensazione che il contribuente ha la facoltà di effettuare quando la dichiarazione dei redditi [Dichiarazione (tributaria)] evidenzia debiti e crediti relativi alla stessa imposta (es.: debito IRPEF relativo all'anno d'imposta per cui si compila la dichiarazione e credito IRPEF rappresentato da acconti effettuati l'anno precedente) o ad imposte diverse (es.: debito IRAP e credito IRPEF).
Il credito d'imposta che eventualmente residua dalla compensazione può essere richiesto a rimborso o riportato a nuovo per l'anno successivo. La procedura di (—) prevista dal D.Lgs. 241/97 per i soli contribuenti titolari di partita IVA è stata estesa a tutti i contribuenti a decorrere dall'1-1-1999.