Compensazione
Compensazione
() come modo di estinzione dell'obbligazione (d. civ.)
Ha carattere satisfattorio, in quanto ciascun creditore realizza il proprio diritto attraverso la soddisfazione di un interesse (eliminazione di un proprio debito) equivalente a quello originario (realizzazione di un proprio credito).
La () pu ò operare anche solo parzialmente, cio è fino alla concorrenza del minore di due debiti di ammontare diverso.
La () va eccepita e, quindi, il giudice non pu ò rilevarla d'ufficio.
() delle imposte (d. trib.)
Compensazione che il contribuente ha la facolt à di effettuare quando la dichiarazione dei redditi [Dichiarazione (tributaria)] evidenzia debiti e crediti relativi alla stessa imposta (es.: debito IRPEF relativo all'anno d'imposta per cui si compila la dichiarazione e credito IRPEF rappresentato da acconti effettuati l'anno precedente) o ad imposte diverse (es.: debito IRAP e credito IRPEF).
Il credito d'imposta che eventualmente residua dalla compensazione pu ò essere richiesto a rimborso o riportato a nuovo per l'anno successivo. La procedura di () prevista dal D.Lgs. 241/97 per i soli contribuenti titolari di partita IVA è stata estesa a tutti i contribuenti a decorrere dall'1-1-1999.