Domanda giudiziale

Domanda giudiziale (d. proc. civ.)
È l'atto con cui ha inizio il processo, essendo necessaria per la costituzione del rapporto processuale (ne procedat iudex ex officio: artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c.); può essere definita come l'atto con cui la parte, affermando l'esistenza di una situazione di fatto e di una norma che la tutela, dichiara di volere che tale norma venga attuata ed invoca l'intervento dell'organo giurisdizionale.
Gli elementi della (—) sono tre:
— le personae, e cioè la specifica indicazione delle parti;
— il petitum, e cioè l'oggetto della domanda, che si distingue in petitum immediato e mediato;
— la causa petendi, e cioè l'indicazione del fatto giuridico, posto a fondamento della domanda, ossia del fatto o del rapporto giuridico da cui deriva il diritto che l'attore intende far valere.
La (—) assume forme diverse (citazione, ricorso etc.) a seconda del tipo di procedimento che introduce (di primo o secondo grado, di legittimità, del lavoro etc.) [Azione (civile)].