Petitum
Petitum [oggetto della domanda] (d. proc. civ.)
Bisogna, peraltro, distinguere il () immediato da quello mediato.
Si parla di () immediato per individuare il provvedimento che con la domanda si chiede al giudice (es.: la condanna, il sequestro etc.).
Si parla di () mediato, invece, in riferimento all'oggetto al cui soddisfacimento è diretta la domanda ossia al bene della vita che si chiede nei confronti della controparte (una cosa, una prestazione etc.).
La legge (artt. 163 e 414 c.p.c.) dispone che l'atto introduttivo del giudizio (l'atto di citazione nel processo di cognizione ordinario e il ricorso nei giudizi soggetti al rito del lavoro) deve contenere l'indicazione della cosa oggetto della domanda (ossia il () mediato) e delle conclusioni di essa, vale a dire il provvedimento domandato (il () immediato).
Inoltre, dal momento che la domanda viene individuata innanzitutto attraverso il () mediato, il quale non pu ò essere domandato separatamente dal () immediato, ci ò comporta, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la nullit à della citazione [Citazione] dalla quale non sia desumibile, neanche dal contesto dell'atto, il () mediato ed immediato e la causa petendi.
L'indicazione del (), oltre che degli altri elementi dell'azione, segna i confini del potere decisorio del giudice, poich é questi non pu ò pronunciare oltre i limiti della domanda (c.d. principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) [Principi (fondamentali)] (art. 112 c.p.c.).