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In generale, i (—) sono qualsiasi rappresentazione (es.: una lettera, una fotografia etc.) di un fatto idoneo a dare a chi l'osserva la conoscenza di esso.
I (—) interessano dal punto di vista giuridico in quanto siano rappresentativi di fatti giuridicamente rilevanti, assolvendo essenzialmente ad una funzione probatoria [anche Atto (pubblico) e Scrittura privata].
() di legittimazione (d. civ.)
Sono titoli che hanno la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (biglietti della lotteria, biglietti del tram o ferroviari) (art. 2002 c.c.).
Non sono titoli di credito in quanto non incorporano in essi il diritto che rappresentano e, pertanto, non sono soggetti alla disciplina di questi ultimi.
La loro trasmissione, dunque, ad altro soggetto non è sufficiente a fargli acquistare il diritto rappresentato.
() amministrativo (d. amm.)
Prima dell'emanazione del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28-12-2000, n. 445) la nozione di (—) aveva il suo referente normativo nell'art. 222 della L. 241/1990.
Tale articolo definiva (—) amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle P.A. o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Con l'emanazione del D.P.R. 445/2000 la nozione di (—) è contenuta nell'art. 1. A norma del citato articolo per (—) amministrativo si intende ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni, o comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Per le modalità di trasmissione dei (—) si osservano le disposizioni indicate al capo II, sezione III del Testo Unico. In linea generale si può qundi concludere che con il D.P.R. 445/2000 la nozione contenuta nella legge sul procedimento amministrativo è stata superata nel senso di una più ampia generalità.
() rappresentativo di merce (d. comm.)
Titoli di credito emesso da un terzo detentore della merce (vettore, depositario), in esso individuata per genere, stato, qualità ed ubicazione. Con i (—) l'emittente si obbliga ad effettuare la riconsegna o la restituzione della merce esclusivamente al legittimo possessore del titolo.
Attraverso l'emissione dei (—), colui che detiene la merce documenta il contratto in base al quale la merce gli è stata consegnata ed attesta di avere ricevuto la detenzione della merce. Il portatore legittimo dei (—) ha, dunque, il possesso (mediato) delle merci descritte nei titoli, il potere di trasferire tale possesso mediante il trasferimento dei titoli ed il diritto alla consegna delle merci.
La funzione tipica dei (—) è, dunque, quella di procurare il possesso e non quella di trasferire il diritto di proprietà sulla merce.
I (—) si distinguono in documenti di trasporto e documenti di deposito.
In riferimento ai documenti di trasporto si distingue:
— nel trasporto terrestre: duplicato della lettera di vettura e ricevuta di carico, se emessi con la clausola all'ordine;
— nel trasporto marittimo: la polizza di carico, la polizza ricevuta per l'imbarco e l'ordine di consegna proprio;
— nel trasporto aereo: la lettera di trasporto aereo.
Sono documenti di deposito anche la fede di deposito e la nota di pegno.
() d'identità (d. pubbl.)
Si definisce (—) la carta di identità e ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare.
L'art. 352 D.P.R. 445/2000 elenca i documenti equipollenti alla carta d'identità: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi e tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Infine si ricordi che nei (—) e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
() d'identità elettronico (d. pubbl.)
Documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal Comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
Pertanto la disciplina del (—) è trattata unitariamente alla carta d'identità elettronica [Carta (d'identità elettronica)].
() di programmazione economico-finanziaria [d.p.e.f.] (d. pubbl.)
È il documento che il Governo deve presentare al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno, per consentire ad esso di conoscere, con congruo anticipo, le linee di politica economica e finanziaria del Governo, il quale, a sua volta, è politicamente impegnato a redigere il bilancio secondo i criteri ed i parametri scaturenti dal dibattito parlamentare.
Il (—) è stato introdotto per ovviare al problema che si era posto negli anni immediatamente successivi alla riforma del bilancio statale (realizzata con la L. 468/1978), della confusione, cioè, fra l'individuazione degli obiettivi della politica finanziaria e gli strumenti del bilancio.
() informatico (d. civ.; d. amm.)
È la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
La disciplina del (—) è contenuta negli artt. 20-23 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Il (—) è valido e rilevante agli effetti di legge e soddisfa il requisito della forma scritta, liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Il (—), sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia della scrittura privata.