Firma

Firma
() dei Trattati internazionali (d. internaz.)
È una delle fasi in cui si articola il procedimento solenne di formazione dei trattati. L'apposizione della (—) ad un trattato ha unicamente lo scopo di autenticare il testo definitivo, che non potrà più essere modificato (se non aprendo nuovi negoziati).
() digitale (d. civ.; d. amm.)
La (—) è un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate fra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
La nozione e la disciplina della (—), prima contenuta nel D.P.R. 445 del 28-12-2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) è oggi prevista dal Codice della amministrazione digitale.
La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o insieme di documenti cui è apposta o associata. Per la generazione della (—) deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. L'apposizione di (—) integra sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
Il documento informatico sottoscritto con (—):
— soddisfa il requisito legale della forma scritta;
— sul piano probatorio è liberamente valutabile (avuto riguardo alle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza);
 soddisfa l'obbligo previsto dagli artt. 2214 ss. c.c. (relativi alla obbligatorietà di libri e scritture contabili).
Una efficacia probatoria rafforzata (fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto) è attribuita dal co. 3 dell'art. 21 del Codice suddetto [Documento informatico].
() nel diritto civile (d. civ.)
[Sottoscrizione].
() elettronica (d. civ.; d. amm.)
La (—) elettronica è disciplinata dal D.Lgs. 7-3-2005, n. 82, ed è l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; la (—) elettronica qualificata è quella ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, e deve essere creata con mezzi su cui il firmatario ha il controllo esclusivo.
La firma digitale, invece, è un particolare tipo di (—) elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare e al destinatario di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.