Firma
Firma
() dei Trattati internazionali (d. internaz.)
() digitale (d. civ.; d. amm.)
La () è un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate fra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrit à di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
La nozione e la disciplina della (), prima contenuta nel D.P.R. 445 del 28-12-2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) è oggi prevista dal Codice della amministrazione digitale.
La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o insieme di documenti cui è apposta o associata. Per la generazione della () deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validit à ovvero non risulti revocato o sospeso. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gi à a conoscenza di tutte le parti interessate. L'apposizione di () integra sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
Il documento informatico sottoscritto con ():
soddisfa il requisito legale della forma scritta;
sul piano probatorio è liberamente valutabile (avuto riguardo alle sue caratteristiche oggettive di qualit à e sicurezza);
soddisfa l'obbligo previsto dagli artt. 2214 ss. c.c. (relativi alla obbligatoriet à di libri e scritture contabili).
Una efficacia probatoria rafforzata (fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto) è attribuita dal co. 3 dell'art. 21 del Codice suddetto [Documento informatico].
() nel diritto civile (d. civ.)
[Sottoscrizione].
() elettronica (d. civ.; d. amm.)
La () elettronica è disciplinata dal D.Lgs. 7-3-2005, n. 82, ed è l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; la () elettronica qualificata è quella ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, e deve essere creata con mezzi su cui il firmatario ha il controllo esclusivo.
La firma digitale, invece, è un particolare tipo di () elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare e al destinatario di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrit à di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.