Casa familiare

Casa familiare (d. civ.)
È la casa in cui è fissata la resistenza della famiglia. Essa rileva soprettuto in tema di separazione e divorziare. Ai sensi dell'art. 155quater c.c., come introdotto dalla L. 54/2006, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Qualora la casa coniugale sia di proprietà di entrambi i coniugi, manchino figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti conviventi dei quali debba valutarsi l'interesse ed entrambi i coniugi rivendichino il diritto al godimento esclusivo della casa coniugale, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può favorire il coniuge che non abbia adeguati redditi propri.
Del vantaggio conseguente al godimento della (—) il giudice deve farne adeguata valutazione in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
La nuova disciplina in tema di affido condiviso fa, dunque, disapplicare le disposizioni contenute nell'art. 6 della L. 898/1970, benché non formalmente abrogate (art. 4, c. 2, L. 54/2006). Qui è, infatti, disposto, che in caso di scioglimento del matrimonio, la (—) venga assegnata al coniuge affidatario dei figli, ma abbiamo visto come nella nuova normativa si parli di interesse preminente dei figli.