Casa familiare
Casa familiare (d. civ.)
Qualora la casa coniugale sia di propriet à di entrambi i coniugi, manchino figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti conviventi dei quali debba valutarsi l'interesse ed entrambi i coniugi rivendichino il diritto al godimento esclusivo della casa coniugale, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, pu ò favorire il coniuge che non abbia adeguati redditi propri.
Del vantaggio conseguente al godimento della () il giudice deve farne adeguata valutazione in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
La nuova disciplina in tema di affido condiviso fa, dunque, disapplicare le disposizioni contenute nell'art. 6 della L. 898/1970, bench é non formalmente abrogate (art. 4, c. 2, L. 54/2006). Qui è, infatti, disposto, che in caso di scioglimento del matrimonio, la () venga assegnata al coniuge affidatario dei figli, ma abbiamo visto come nella nuova normativa si parli di interesse preminente dei figli.