Discussione

Discussione
() nel processo civile (d. proc. civ.)
La (—) della causa nel processo civile consiste nell'esposizione orale, ad opera dei difensori delle parti, delle ragioni che sorreggono le domande e le eccezioni precedentemente proposte, in udienza pubblica, dinanzi al giudice.
Finita la (—), il giudice ordina che la causa venga decisa.
Nella pratica, la (—) è soltanto simbolica, in quanto i procuratori delle parti si limitano per lo più a leggere le conclusioni rese all'udienza a ciò destinata, o, ancora più spesso, a chiedere semplicemente che la causa venga decisa.
Il legislatore, prendendo atto di tale realtà, con la L. 353/90, ha abolito, come regola generale, l'udienza di (—), prevedendo che alla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, decorre il termine di 60 giorni per la decisione della causa e il deposito della sentenza (art. 275 c.p.c.). Tuttavia, è consentito a ciascuna delle parti chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio o al giudice unico [Decisione (della causa)].
La richiesta di (—) orale deve essere proposta in sede di precisazione delle conclusioni e reiterata al presidente del Tribunale alla scadenza del termine previsto per lo scambio delle memorie di replica. In presenza di tale richiesta, il presidente deve fissare la data dell'udienza di (—).
Nel processo del lavoro [Processo del lavoro] l'udienza di (—) fissata dal giudice costituisce il fulcro di tutto il procedimento. Essa serve a creare il primo contatto tra le parti e a consentire al giudice l'interrogatorio libero [Interrogatorio] e il tentativo di conciliazione. A questo scopo è espressamente stabilito l'obbligo di comparizione personale delle parti, dalla cui mancanza il giudice può trarre valutazioni ai fini della decisione [Sentenza]. Se, invece, le parti sono presenti nell'udienza fissata per la discussione della causa, il giudice le interroga liberamente sui fatti della causa e tenta la conciliazione della lite.
() nel processo penale (d. proc. pen.)
È il momento finale del dibattimento in cui le parti, dopo l'assunzione delle prove, presentano le loro conclusioni.
L'art. 523 elenca l'ordine tassativo degli interventi: pubblico ministero; difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato.
Il presidente dirige la (—) e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.
Tutte le parti indicate hanno diritto di replicare per una volta; in ogni caso, l'imputato ed il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi, se la domandano.
La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità.
Esaurita la (—), il presidente dichiara chiuso il dibattimento.