Denuncia
Denuncia
() dei vizi della cosa venduta (d. civ.)
() di nuova opera e danno temuto (d. proc. civ.)
() nel diritto amministrativo (d. amm.)
Atto che nel procedimento amministrativo si sostanzia nella presentazione, da parte dei privati, di dichiarazioni rivolte a che vengano attivati i poteri di un'autorit à amministrativa.
Talvolta la presentazione della () pu ò costituire un obbligo, come nel caso della () dei redditi.
() nel diritto penale (d. proc. pen.)
Si definisce () l'atto con cui ogni persona, anche se diversa dalla persona offesa dal reato, informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria di un fatto che pu ò costituire reato perseguibile d'ufficio. Pu ò provenire da privati, da pubblici ufficiali (artt. 357 e 360 c.p.) o incaricati di pubblico servizio (art. 358 c.p.) ed è destinata al pubblico ministero in quanto organo di indagine, che va informato di fatti suscettibili di determinare l'esercizio dell'azione penale.
Per i privati la presentazione della () ha natura facoltativa, almeno di norma; per i soggetti qualificati, invece, è sempre obbligatoria, purch é la notitia criminis sia stata da essi appresa in conseguenza del loro servizio. È escluso l'obbligo di () per il difensore e gli altri soggetti di cui all'art. 391bis, anche in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivit à investigative da essi svolte (art. 334bis).
L'obbligo di () incombe anche sul giudice amministrativo o civile, tenuto, in quanto tale, a presentare la () direttamente al P.M.
Circa la forma, i soggetti qualificati devono redigerla per iscritto, mentre i privati possono presentarla anche oralmente. In tal caso, il P.M. o l'ufficiale di P.G. che la ricevono ne redigono verbale, che è sottoscritto dal denunciante.