Denuncia

Denuncia
() dei vizi della cosa venduta (d. civ.)
È l'atto con il quale il compratore ha l'onere di comunicare al venditore i vizi della cosa al fine di far valere la garanzia di cui all'art. 1492 c.c. La denuncia deve avvenire, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta del vizio. Essa non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato [Compravendita]. Una particolare discipina è prevista per la vendita di beni di consumo [Compravendita (contratto di)]: fermo restando che la denuncia non è necessaria nel caso di riconoscimento o di occultamento del vizio da parte del venditore, il consumatore deve denunciare il vizio entro due mesi dalla scoperta (art. 132, D.Lgs. 6-9-2005, n. 206).
() di nuova opera e danno temuto (d. proc. civ.)
() nel diritto amministrativo (d. amm.)
Atto che nel procedimento amministrativo si sostanzia nella presentazione, da parte dei privati, di dichiarazioni rivolte a che vengano attivati i poteri di un'autorità amministrativa.
Talvolta la presentazione della (—) può costituire un obbligo, come nel caso della (—) dei redditi.
() nel diritto penale (d. proc. pen.)
Si definisce (—) l'atto con cui ogni persona, anche se diversa dalla persona offesa dal reato, informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria di un fatto che può costituire reato perseguibile d'ufficio. Può provenire da privati, da pubblici ufficiali (artt. 357 e 360 c.p.) o incaricati di pubblico servizio (art. 358 c.p.) ed è destinata al pubblico ministero in quanto organo di indagine, che va informato di fatti suscettibili di determinare l'esercizio dell'azione penale.
Per i privati la presentazione della (—) ha natura facoltativa, almeno di norma; per i soggetti qualificati, invece, è sempre obbligatoria, purché la notitia criminis sia stata da essi appresa in conseguenza del loro servizio. È escluso l'obbligo di (—) per il difensore e gli altri soggetti di cui all'art. 391bis, anche in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte (art. 334bis).
L'obbligo di (—) incombe anche sul giudice amministrativo o civile, tenuto, in quanto tale, a presentare la (—) direttamente al P.M.
Circa la forma, i soggetti qualificati devono redigerla per iscritto, mentre i privati possono presentarla anche oralmente. In tal caso, il P.M. o l'ufficiale di P.G. che la ricevono ne redigono verbale, che è sottoscritto dal denunciante.