Nunciazione
Nunciazione [azioni di] (d. proc. civ.)
Sono denominate azioni di () quelle che tendono alla conservazione di uno stato di fatto, mirando a prevenire un danno o un pregiudizio che pu ò derivare da una nuova opera o da una cosa altrui. Esse sono:
denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.). È l'azione con cui il proprietario, il titolare di un altro diritto reale di godimento o il possessore denuncia un'opera da altri intrapresa e non terminata (se non è trascorso un anno dal suo inizio), quando abbia ragione di temere che da essa possa derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o possesso;
denuncia di danno temuto (art. 1172 c.c.). È quella azione con cui il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore si rivolge all'autorit à giudiziaria, quando tema che da un albero, una costruzione od altro (cose, comunque, gi à esistenti) stia per derivare un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso.
Tali azioni si introducono con ricorso al Tribunale del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato, ai sensi dell'art. 21 c.p.c.
Se accoglie la domanda, il giudice non deve pi ù fissare obbligatoriamente un termine perentorio per l'inizio della causa di merito, la quale pu ò essere iniziata soltanto su istanza di una delle parti (art. 669octies, comma 6, c.p.c.). Tale facolt à è prevista anche per provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Se la rigetta, deve provvedere alle spese del provvedimento cautelare. Contro il provvedimento del giudice che accoglie o rigetta il provvedimento cautelare pu ò proporsi reclamo (art. 669terdecies).