Nunciazione

Nunciazione [azioni di] (d. proc. civ.)
Sono denominate azioni di (—) quelle che tendono alla conservazione di uno stato di fatto, mirando a prevenire un danno o un pregiudizio che può derivare da una nuova opera o da una cosa altrui. Esse sono:
— denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.). È l'azione con cui il proprietario, il titolare di un altro diritto reale di godimento o il possessore denuncia un'opera da altri intrapresa e non terminata (se non è trascorso un anno dal suo inizio), quando abbia ragione di temere che da essa possa derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o possesso;
— denuncia di danno temuto (art. 1172 c.c.). È quella azione con cui il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore si rivolge all'autorità giudiziaria, quando tema che da un albero, una costruzione od altro (cose, comunque, già esistenti) stia per derivare un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso.
Tali azioni si introducono con ricorso al Tribunale del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato, ai sensi dell'art. 21 c.p.c.
Se accoglie la domanda, il giudice non deve più fissare obbligatoriamente un termine perentorio per l'inizio della causa di merito, la quale può essere iniziata soltanto su istanza di una delle parti (art. 669octies, comma 6, c.p.c.). Tale facoltà è prevista anche per provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Se la rigetta, deve provvedere alle spese del provvedimento cautelare. Contro il provvedimento del giudice che accoglie o rigetta il provvedimento cautelare può proporsi reclamo (art. 669terdecies).