Accessoria

Accessoria [domanda] (d.proc. civ.)
La domanda giudiziale si qualifica (—) quando, pur avendo petitum e causa petendi autonomi, rappresenta una conseguenza logica e giuridica della domanda formulata nella causa principale; così se viene rigettata nel merito la domanda principale cade anche quella (—), ma non viceversa (es.: l'accoglimento della domanda di pagamento degli interessi moratori dipende da quello della domanda di condanna del debitore moroso al pagamento della somma dovuta).
Fra la domanda (—) e quella principale c'è dunque un rapporto di connessione che consente di derogare alle regole ordinarie sulla competenza, nel senso che una delle azioni connesse può essere proposta davanti al giudice competente per l'altra, anziché davanti a quello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Infatti, territorialmente competente a conoscere della domanda (—) è il giudice della causa principale (art. 31, co. 1 c.p.c.).
Quanto alla competenza per valore, in applicazione dell'art. 10, co. 2 c.p.c. il giudice competente per entrambe le domande va individuato sommando i valori delle domande, salvo che la competenza per la causa principale sia determinata da ragioni di materia (es.: la domanda di risarcimento del danno conseguente alla violazione della misura d'uso dei servizi condominiali può essere proposta al giudice di pace che abbia accertato la violazione, anche se l'importo supera i limiti della sua competenza).