Accessoria
Accessoria [domanda] (d.proc. civ.)
La domanda giudiziale si qualifica () quando, pur avendo petitum e causa petendi autonomi, rappresenta una conseguenza logica e giuridica della domanda formulata nella causa principale; cos ì se viene rigettata nel merito la domanda principale cade anche quella (), ma non viceversa (es.: l'accoglimento della domanda di pagamento degli interessi moratori dipende da quello della domanda di condanna del debitore moroso al pagamento della somma dovuta).
Fra la domanda () e quella principale c' è dunque un rapporto di connessione che consente di derogare alle regole ordinarie sulla competenza, nel senso che una delle azioni connesse pu ò essere proposta davanti al giudice competente per l'altra, anzich é davanti a quello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Infatti, territorialmente competente a conoscere della domanda () è il giudice della causa principale (art. 31, co. 1 c.p.c.).
Quanto alla competenza per valore, in applicazione dell'art. 10, co. 2 c.p.c. il giudice competente per entrambe le domande va individuato sommando i valori delle domande, salvo che la competenza per la causa principale sia determinata da ragioni di materia (es.: la domanda di risarcimento del danno conseguente alla violazione della misura d'uso dei servizi condominiali pu ò essere proposta al giudice di pace che abbia accertato la violazione, anche se l'importo supera i limiti della sua competenza).