Colpevolezza

Colpevolezza (d. pen.)
È il giudizio di appartenenza psicologica del fatto al suo autore e comprende le condizioni che consentono di muovere un rimprovero personale all'autore del reato.
Può assumere le forme del dolo e della colpa ed è definita genericamente elemento soggettivo del reato.
Il concetto di (—) è recepito, in dottrina, in due diverse accezioni:
— secondo la concezione psicologica, è una relazione psicologica tra fatto ed autore;
— secondo la concezione normativa, consiste nella valutazione normativa di un elemento psicologico, e cioè nella rimproverabilità dell'atteggiamento psicologico tenuto dall'autore.
Secondo la concezione normativa, oggi dominante, nella struttura della (—) occorre distinguere: l'imputabilità; il dolo o la colpa; la conoscibilità del divieto penale [Errore]; l'assenza di cause di esclusione della colpevolezza [Cause di giustificazione].
Principio di ()
La rilevanza della (—), relativamente all'affermazione della responsabilità penale, è ribadita dall'affermazione del principio di (—) come principio costituzionalmente rilevante: secondo l'art. 27, co. 1 Cost. la responsabilità penale è personale.
L'interpretazione della vera portata di questo principio divide la dottrina:
— un primo orientamento ritiene che il principio in questione ricomprenda soltanto il divieto della responsabilità per fatto altrui, non anche della responsabilità oggettiva;
— un secondo orientamento ritiene che il legislatore costituzionale abbia accolto un concetto di responsabilità personale incentrata sull'atteggiamento interiore dell'agente;
— un orientamento intermedio (che appare preferibile) ritiene costituzionalmente affermato il principio della responsabilità per fatto proprio colpevole, con la conseguente illegittimità costituzionale sia delle ipotesi di responsabilità per fatto altrui che per fatto proprio incolpevole, e cioè per cd. responsabilità oggettiva.