Colpevolezza
Colpevolezza (d. pen.)
Pu ò assumere le forme del dolo e della colpa ed è definita genericamente elemento soggettivo del reato.
Il concetto di () è recepito, in dottrina, in due diverse accezioni:
secondo la concezione psicologica, è una relazione psicologica tra fatto ed autore;
secondo la concezione normativa, consiste nella valutazione normativa di un elemento psicologico, e cio è nella rimproverabilit à dell'atteggiamento psicologico tenuto dall'autore.
Secondo la concezione normativa, oggi dominante, nella struttura della () occorre distinguere: l'imputabilit à; il dolo o la colpa; la conoscibilit à del divieto penale [Errore]; l'assenza di cause di esclusione della colpevolezza [Cause di giustificazione].
Principio di ()
La rilevanza della (), relativamente all'affermazione della responsabilit à penale, è ribadita dall'affermazione del principio di () come principio costituzionalmente rilevante: secondo l'art. 27, co. 1 Cost. la responsabilit à penale è personale.
L'interpretazione della vera portata di questo principio divide la dottrina:
un primo orientamento ritiene che il principio in questione ricomprenda soltanto il divieto della responsabilit à per fatto altrui, non anche della responsabilit à oggettiva;
un secondo orientamento ritiene che il legislatore costituzionale abbia accolto un concetto di responsabilit à personale incentrata sull'atteggiamento interiore dell'agente;
un orientamento intermedio (che appare preferibile) ritiene costituzionalmente affermato il principio della responsabilit à per fatto proprio colpevole, con la conseguente illegittimit à costituzionale sia delle ipotesi di responsabilit à per fatto altrui che per fatto proprio incolpevole, e cio è per cd. responsabilit à oggettiva.