Caparra
Caparra (d. civ.)
La () ha la funzione di rafforzare il diritto del creditore all'adempimento e al risarcimento del danno in caso di inadempimento; essa è costituita mediante un patto reale, che si perfeziona cio è con la consegna.
() confirmatoria
Se il contratto viene adempiuto, la () deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. In caso di inadempimento, invece: se inadempiente è la parte che ha dato la (), l'altra pu ò recedere dal contratto e ritenere la (); se inadempiente è la parte che l'ha ricevuta, l'altra pu ò recedere dal contratto ed esigere il doppio della (); se, per ò, la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
() penitenziale
In tal caso la somma che una parte d à all'altra, non rappresenta una cautela contro l'inadempimento, ma è il corrispettivo per l'attribuzione della facolt à di recesso dal rapporto contrattuale (art. 1386 c.c.).
Una volta versata la (), i contraenti si riservano la scelta tra l'adempimento ed il recesso. Il recesso si attua per volont à unilaterale: rinunciando alla () nelle mani della controparte, se recede il soggetto che l'ha consegnata, o provvedendo alla restituzione di una doppia () nell'ipotesi inversa [Multa penitenziale].