Caparra

Caparra (d. civ.)
La (—) ha la funzione di rafforzare il diritto del creditore all'adempimento e al risarcimento del danno in caso di inadempimento; essa è costituita mediante un patto reale, che si perfeziona cioè con la consegna.
() confirmatoria
È una somma di danaro o una quantità di cose fungibili [Beni] che, al momento della costituzione del rapporto obbligatorio, una parte dà all'altra, quale conferma dell'adempimento, di cui costituisce quasi un'anticipata e parziale esecuzione (art. 1385 c.c.).
Se il contratto viene adempiuto, la (—) deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. In caso di inadempimento, invece: se inadempiente è la parte che ha dato la (—), l'altra può recedere dal contratto e ritenere la (—); se inadempiente è la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della (—); se, però, la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
() penitenziale
In tal caso la somma che una parte dà all'altra, non rappresenta una cautela contro l'inadempimento, ma è il corrispettivo per l'attribuzione della facoltà di recesso dal rapporto contrattuale (art. 1386 c.c.).
Una volta versata la (—), i contraenti si riservano la scelta tra l'adempimento ed il recesso. Il recesso si attua per volontà unilaterale: rinunciando alla (—) nelle mani della controparte, se recede il soggetto che l'ha consegnata, o provvedendo alla restituzione di una doppia (—) nell'ipotesi inversa [Multa penitenziale].