Riporto

Riporto (d. civ.)
Il (—) è il contratto col quale una parte (riportato) trasferisce in proprietà ad un'altra (riportatore) titoli di credito di una data specie contro il pagamento di un prezzo; al tempo stesso il riportatore si obbliga a trasferire al riportato altrettanti titoli della stessa specie (obbligazione di genere) verso rimborso del prezzo (che può essere anche aumentato o diminuito nella misura convenuta), alla scadenza di un termine ulteriore (art. 1548 c.c.).
Si distingue tra (—):
— di banca, normalmente concluso tra una banca ed un privato (ma anche tra due privati), che ha essenzialmente funzione creditizia e perciò è detto (—) finanziario;
— di borsa, stipulato nei mercati finanziari, che è caratterizzato da una funzione speculativa, ma ormai in disuso.
Il di più rispetto al prezzo, che il riportatore riceve, di regola, all'atto di riconsegnare i titoli, si chiama (—); se, invece, il rimborso è inferiore al prezzo ricevuto, la differenza si chiama deporto. Si ha (—) alla pari quando la somma restituita è di ammontare eguale a quella ricevuta.