Premio
Premio
() assicurativo (d. civ.)
Il (), di regola, è pagato anticipatamente: in unica soluzione o in rate periodiche.
Se il () non viene pagato alle scadenze convenute, la legge prevede un periodo di tolleranza (15 giorni per l'assicurazione danni: art. 1901 c.c.; 20 giorni per l'assicurazione vita: art. 1924 c.c.) entro il quale l'assicuratore, se l'evento si verifica, è tenuto egualmente al pagamento della somma stabilita in contratto.
() di maggioranza (d. pubbl.)
Meccanismo che in un sistema elettorale consente di attribuire alla lista o alle liste che hanno ottenuto la maggioranza relativa, un numero di seggi superiore rispetto a quelli realmente conquistati, al fine di giungere ad una maggioranza ampia e stabile.
Il () rappresenta una correzione del sistema proporzionale, secondo il quale ad ogni lista spetta un numero di seggi pari alla percentuale di voti ottenuti (es.: 30% dei voti, 30% dei seggi).
Il () pu ò essere:
di lista: assegnato alla lista che risulta prima alle elezioni, o a tutte le liste che superano un determinato quorum;
di coalizione: assegnato al gruppo di liste apparentate che risulta primo.
Il () ha, dunque, la funzione di semplificare e ridurre la frammentazione partitica, favorendo gli apparentamenti tra liste, oppure l'aggregazione delle forze politiche in due o pi ù poli. Inoltre il () pu ò consentire pi ù facilmente la formazione di una maggioranza, nel caso in cui tale sistema intervenga ad assicurare la prevalenza numerica della lista o delle liste collegate che conseguano pi ù voti.