Infortunio sul lavoro

Infortunio sul lavoro (d. lav.)
Lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta, che determina la morte della persona o ne elimina o comunque ne riduce, temporaneamente o permanentemente, la capacità lavorativa.
Occorre, dunque, una causa violenta, intesa come evento cagionato da un fatto esterno alla persona, tale da provocare una danno fisico o psichico che incide sulla capacità lavorativa, determinando una inabilità al lavoro temporanea o parziale o addirittura la morte dello stesso lavoratore.
Si considera (—) il sinistro occasionato dalle condizioni e dall'ambiente di lavoro comprendendo non solo i locali in cui si svolge la singola prestazione lavorativa ma tutto il complesso aziendale, sul presupposto che i rapporti di lavoro si svolgono non isolatamente ma in connessione tra di loro. Sono rilevanti anche le attività complementari alla prestazione lavorativa che siano in rapporto di occasionalità necessaria con l'(—). Inoltre, per (—) si deve intendere non solo quello occorso al lavoratore a causa delle mansioni svolte ma anche quello avvenuto nel recarsi al lavoro o nel tornare: il D.Lgs. 38/2000 ha inserito nell'oggetto assicurativo dell'I.N.A.I.L. anche l'infortunio in itinere.
L'assicurazione comprende, infatti, gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purché necessitato.
Restano esclusi gli (—) cagionati dall'abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
La tutela del lavoratore dall'(—) è apprestata attraverso l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che provvede ad assicurare un equo risarcimento al lavoratore infortunato e ad esonerare il datore di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti del lavoratore stesso.
Al verificarsi dell'(—) sorge, infatti, il diritto del lavoratore, indipendentemente dall'adempimento degli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, a prestazioni di carattere sanitario ed economico.
Le prestazioni economiche consistono nella corresponsione periodica o una tantum di somme di danaro, in particolare: l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, la rendita ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, la rendita per inabilità permanente.
Non sono indennizzabili l'(—) imputabile al lavoratore a titolo di dolo in quanto, generato da un rischio da lui stesso scientemente occasionato e, l'(—) causato da comportamenti del lavoratore abnormi, inopinabili ed esorbitanti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, che in quanto tali non sono controllabili dal datore di lavoro.
Il comportamento colposo o doloso del datore di lavoro o di un terzo estraneo al rapporto assicurativo non escludono l'indennizzabilità dell'(—).
La responsabilità civile del datore di lavoro o del terzo sussistono comunque, anche se solo per la parte eccedente le prestazioni erogate dall'INAIL nel primo caso, e per l'intero ammontare delle prestazioni assicurative erogate nel secondo caso.
Il datore di lavoro è anche responsabile penalmente a titolo di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime ex artt. 589, c. 2 e 590, c. 3 c.p., quando violando le norme sulla prevenzione degli (—) cagioni le lesioni o la morte del lavoratore. La L. 102/2006 e da ultimo il T.U. sulla sicurezza sul lavoro hanno inasprito le pene, sia detentive che pecuniarie, previste per tali reati.