Infortunio sul lavoro
Infortunio sul lavoro (d. lav.)
Lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta, che determina la morte della persona o ne elimina o comunque ne riduce, temporaneamente o permanentemente, la capacit à lavorativa.
Occorre, dunque, una causa violenta, intesa come evento cagionato da un fatto esterno alla persona, tale da provocare una danno fisico o psichico che incide sulla capacit à lavorativa, determinando una inabilit à al lavoro temporanea o parziale o addirittura la morte dello stesso lavoratore.
Si considera () il sinistro occasionato dalle condizioni e dall'ambiente di lavoro comprendendo non solo i locali in cui si svolge la singola prestazione lavorativa ma tutto il complesso aziendale, sul presupposto che i rapporti di lavoro si svolgono non isolatamente ma in connessione tra di loro. Sono rilevanti anche le attivit à complementari alla prestazione lavorativa che siano in rapporto di occasionalit à necessaria con l'(). Inoltre, per () si deve intendere non solo quello occorso al lavoratore a causa delle mansioni svolte ma anche quello avvenuto nel recarsi al lavoro o nel tornare: il D.Lgs. 38/2000 ha inserito nell'oggetto assicurativo dell'I.N.A.I.L. anche l'infortunio in itinere.
L'assicurazione comprende, infatti, gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha pi ù rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti .
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purch é necessitato.
Restano esclusi gli () cagionati dall'abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
La tutela del lavoratore dall'() è apprestata attraverso l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che provvede ad assicurare un equo risarcimento al lavoratore infortunato e ad esonerare il datore di lavoro dalla responsabilit à civile nei confronti del lavoratore stesso.
Al verificarsi dell'() sorge, infatti, il diritto del lavoratore, indipendentemente dall'adempimento degli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, a prestazioni di carattere sanitario ed economico.
Le prestazioni economiche consistono nella corresponsione periodica o una tantum di somme di danaro, in particolare: l'indennit à giornaliera per inabilit à temporanea, la rendita ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, la rendita per inabilit à permanente.
Non sono indennizzabili l'() imputabile al lavoratore a titolo di dolo in quanto, generato da un rischio da lui stesso scientemente occasionato e, l'() causato da comportamenti del lavoratore abnormi, inopinabili ed esorbitanti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, che in quanto tali non sono controllabili dal datore di lavoro.
Il comportamento colposo o doloso del datore di lavoro o di un terzo estraneo al rapporto assicurativo non escludono l'indennizzabilit à dell'().
La responsabilit à civile del datore di lavoro o del terzo sussistono comunque, anche se solo per la parte eccedente le prestazioni erogate dall'INAIL nel primo caso, e per l'intero ammontare delle prestazioni assicurative erogate nel secondo caso.
Il datore di lavoro è anche responsabile penalmente a titolo di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime ex artt. 589, c. 2 e 590, c. 3 c.p., quando violando le norme sulla prevenzione degli () cagioni le lesioni o la morte del lavoratore. La L. 102/2006 e da ultimo il T.U. sulla sicurezza sul lavoro hanno inasprito le pene, sia detentive che pecuniarie, previste per tali reati.