Previdenza
Previdenza (leg. soc.)
() complementare
() sociale
Branca della legislazione sociale che ha come fine la tutela del lavoratore (e dei familiari a suo carico) dai rischi della menomazione o della perdita della sua capacit à lavorativa in conseguenza di eventi predeterminati (naturali o connessi al lavoro prestato).
Tale fine, in particolare, viene realizzato mediante un sistema di tipo assicurativo-mutualistico, cui concorrono gli stessi soggetti potenzialmente esposti agli eventi che provocano lo stato di bisogno.
In via generale, il sistema della () pu ò essere organizzato sulla base di tre principali modelli:
il modello della tutela universalistica, a carico dello Stato e indirettamente, per mezzo del prelievo fiscale, della collettivit à, non limitato ai soli lavoratori, ma volto a garantire a tutti i cittadini i mezzi di sostentamento in caso di eventi che determinano una situazione di bisogno, con un livello minimo delle prestazioni, soprattutto quelle pensionistiche. Pertanto di esso farebbero parte tanto gli interventi di tipo prettamente assistenziale, quali ad esempio l'assistenza economica alle famiglie, tanto quelli previdenziali cio è rivolti precipuamente ai lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidit à e di altri eventi che comportino una perdita della capacit à di guadagno;
il modello della tutela residuale o occupazionale, in cui a carico dello Stato sono solo le prestazioni erogate in favore dei soggetti in stato di bisogno. La platea dei beneficiari è selezionata sulla base di precisi requisiti cui è subordinato il diritto alle prestazioni assistenziali: inabilit à al lavoro, intesa come incapacit à psico-fisica e culturale (mancanza di adeguata qualificazione) al lavoro, e mancanza dei mezzi di sostentamento, accertata per il fatto di possedere redditi inferiori ad una certa soglia predeterminata;
il modello della tutela corporativa in cui le prestazioni sono rivolte ad una gamma di beneficiari pi ù limitata, cio è ai lavoratori, assicurando mezzi adeguati alle loro esigenze di vita al verificarsi di eventi, alcuni dei quali peraltro inevitabili, che riducono o azzerano la capacit à di guadagno. In tal caso le prestazioni previdenziali tendono a preservare la condizione di vita del lavoratore e sono pertanto differenziate sulla base di una corrispettivit à con le retribuzioni, o reddito per i lavoratori autonomi, da questi percepite durante la vita lavorativa. Inoltre il loro finanziamento non ricade su tutta la collettivit à mediante il prelievo fiscale, restando a carico dei datori e dei lavoratori attraverso il pagamento dei contributi.
A parere della prevalente dottrina l'ordinamento italiano accoglierebbe il modello universalistico, cio è della tutela volta a tutti i soggetti, se pur esso appare imperfettamente attuato, anche a causa delle ben comprensibili ragioni di contingentamento della spesa pubblica e contenimento dei costi che comporta. Per altra dottrina, invece, dovrebbe riconoscersi l'esistenza di due modelli distinti, quello universalistico per le prestazioni assistenziali e i servizi sociali (comprese le prestazioni sanitarie), quello corporativo o categoriale per le prestazioni previdenziali.