Simulazione

Simulazione
() del negozio (d. civ.)
Si ha quando le parti, d'accordo, pongono in essere deliberatamente dichiarazioni difformi dall'interno volere; le parti, cioè, pongono in essere un negozio giuridico del quale non vogliono gli effetti, ovvero si propongono di realizzare effetti diversi da quelli tipici del negozio posto in essere. In sintesi la (—) è il fenomeno dell'apparenza contrattuale creata intenzionalmente.
La (—) può essere assoluta o relativa.
Assoluta si ha quando le parti pongono in essere un dato negozio, ma in realtà non vogliono alcun negozio (è il caso di chi simula di vendere i suoi beni per sottrarli ad un'esecuzione forzata).
Ricorre, invece, quella relativa quando le parti pongono in essere un dato negozio (cd. simulato), ma in realtà vogliono un negozio diverso (cd. dissimulato).
Circa gli effetti della (—) tra le parti, ha effetto la realtà della situazione occultata sotto l'apparenza del negozio simulato. Precisamente:
— in caso di (—) assoluta, il negozio simulato non produce effetto alcuno;
— in caso di (—) relativa, occorre ulteriormente distinguere:
a) il negozio simulato (fittizio) non produce alcun effetto;
b) il negozio dissimulato (occulto), in quanto voluto, produce effetti, se ha i requisiti di sostanza (es. liceità) o di forma (es. atto pubblico) richiesti dalla legge.
() di reato (d. pen.)
Risponde di tale delitto chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, affermi falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simuli le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo (art. 367 c.p.).
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro l'amministrazione della giustizia. Scopo della norma è quello di evitare ostacoli al normale svolgimento dell'attività giudiziaria inutilmente esercitata in relazione a reati immaginari.
È sempre necessario che il reato simulato non sia avvenuto, oppure sia essenzialmente diverso da quello commesso effettivamente (quando cioè il fatto è alterato in modo tale da costituire un titolo diverso di reato).
Il dolo comporta la coscienza e volontà della simulazione con la consapevolezza che il fatto simulato costituisce reato e che esiste la possibilità di inizio del procedimento penale.
Il reato è attenuato se la simulazione concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.
Pena: Reclusione da 1 a 3 anni.