Actio interrogatoria

Actio interrogatoria [azione interrogatoria] (d. proc. civ.)
È l'azione diretta a far fissare dall'autorità giudiziaria un termine entro il quale l'avente diritto dichiari di voler approfittare o meno di una data situazione giuridica. Ciò per eliminare la situazione di incertezza in cui gli eventuali altri aventi diritto subordinati possano venire a trovarsi.
Un esempio tipico si ha nel caso in cui il chiamato all'eredità non dichiari se vuole o meno accettare l'eredità. In questo caso l'art. 481 c.c. riconosce agli altri interessati (cioè i chiamati in subordine) il diritto di chiedere all'Autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se intende accettare o meno l'eredità.
Il termine (—) deriva dal diritto romano per il quale il chiamato veniva effettivamente interrogato dal pretore circa la sua intenzione di accettare o meno l'eredità.