Manutenzione
Manutenzione [azione di] (d. civ.)
Con l'azione di () è tutelabile soltanto il possesso avente ad oggetto un bene immobile o un'universalit à di mobili. Il possesso tutelabile, inoltre, deve essere ultrannuale, continuo e non interrotto, non acquistato con violenza o con clandestinit à.
Il termine per proporre l'azione è pari ad un anno dalla molestia o dallo spoglio [Reintegrazione (Azione di)]; ovvero, nei casi in cui quest'ultimo sia stato violento o clandestino, di un anno decorrente dal giorno in cui la violenza o la clandestinit à sia cessata.
L'azione è concessa al solo possessore (mai al detentore, pur se qualificato), che sia stato molestato, in fatto o in diritto, nell'esercizio del proprio potere sulla cosa, per ottenere dal giudice un provvedimento che ordini la immediata cessazione della turbativa (art. 703 c.p.c.). Per es., sono molestie le immissioni di fumo, di esalazioni, di rumori o lo scarico di detriti. L'azione di () è concessa al possessore di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalit à di mobili (con esclusione, quindi, dei beni mobili), purch é il possesso duri, continuato e non interrotto, da oltre un anno e non sia stato acquistato violentemente o clandestinamente.
L'azione di () è data anche contro lo spoglio non violento n é clandestino; per es., spoglio compiuto con frode o approfittando dell'errore nel quale è caduto il possessore (art. 1170 c.c.). La domanda si propone al giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato entro un anno dalla turbativa.
A seguito dell'intervento del D.L. 35/2005 conv. in L. 80/2005 (cd. decreto competitivit à) il giudizio possessorio è stato modificato in primo luogo perch é l'applicazione della disciplina cautelare (artt. 669bis ss.) è subordinata a una valutazione di compatibili à con il giudizio possessorio in corso; in secondo luogo la fase a cognizione piena non è pi ù necessaria, ma dipende dalla richiesta di una delle parti (mentre finora il giudizio possessorio era stato caratterizzato da una duplice fase: quella sommaria per l'emanazione del provvedimento immediato e quella a cognizione piena).