Manutenzione

Manutenzione [azione di] (d. civ.)
È l'azione diretta a tutelare i possessori (non i detentori) contro le molestie o le turbative, di fatto o di diritto, che altri arrechino al bene o al diritto reale sul medesimo; essa è altresì concessa contro lo spoglio non violento o non clandestino (art. 1170 c.c.).
Con l'azione di (—) è tutelabile soltanto il possesso avente ad oggetto un bene immobile o un'universalità di mobili. Il possesso tutelabile, inoltre, deve essere ultrannuale, continuo e non interrotto, non acquistato con violenza o con clandestinità.
Il termine per proporre l'azione è pari ad un anno dalla molestia o dallo spoglio [Reintegrazione (Azione di)]; ovvero, nei casi in cui quest'ultimo sia stato violento o clandestino, di un anno decorrente dal giorno in cui la violenza o la clandestinità sia cessata.
L'azione è concessa al solo possessore (mai al detentore, pur se qualificato), che sia stato molestato, in fatto o in diritto, nell'esercizio del proprio potere sulla cosa, per ottenere dal giudice un provvedimento che ordini la immediata cessazione della turbativa (art. 703 c.p.c.). Per es., sono molestie le immissioni di fumo, di esalazioni, di rumori o lo scarico di detriti. L'azione di (—) è concessa al possessore di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili (con esclusione, quindi, dei beni mobili), purché il possesso duri, continuato e non interrotto, da oltre un anno e non sia stato acquistato violentemente o clandestinamente.
L'azione di (—) è data anche contro lo spoglio non violento né clandestino; per es., spoglio compiuto con frode o approfittando dell'errore nel quale è caduto il possessore (art. 1170 c.c.). La domanda si propone al giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato entro un anno dalla turbativa.
A seguito dell'intervento del D.L. 35/2005 conv. in L. 80/2005 (cd. decreto competitività) il giudizio possessorio è stato modificato in primo luogo perché l'applicazione della disciplina cautelare (artt. 669bis ss.) è subordinata a una valutazione di compatibilià con il giudizio possessorio in corso; in secondo luogo la fase a cognizione piena non è più necessaria, ma dipende dalla richiesta di una delle parti (mentre finora il giudizio possessorio era stato caratterizzato da una duplice fase: quella sommaria — per l'emanazione del provvedimento immediato — e quella a cognizione piena).