Tendenza a delinquere

Tendenza a delinquere (d. pen.)
È uno dei tre aspetti, assieme all'abitualità e professionalità, della pericolosità sociale. Secondo l'art. 108 c.p., ricorre quando un soggetto, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo contro la vita o l'incolumità personale, il quale per sé e unitamente alle circostanze ex art. 133 c.p. riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nella indole particolarmente malvagia del colpevole.
La (—) può essere dichiarata soltanto con la sentenza di condanna.
Alla dichiarazione consegue, come effetto, la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro, nonché gli altri effetti che conseguono alla dichiarazione di abitualità o professionalità.
La (—) non può essere dichiarata se l'inclinazione al delitto è originata da vizio totale o parziale di mente.