Professionalità nel reato

Professionalità nel reato (d. pen.)
È una forma specifica di pericolosità sociale.
Per l'esistenza della professionalità la legge richiede:
— che il reo riporti una condanna, trovandosi già nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità [Abitualità criminosa];
— che, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta del reo e alle altre circostanze previste dal capoverso dell'art. 133 c.p., si debba ritenere che il reo viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato, cd. sistema di vita (art. 105 c.p.) (es.: il ricettatore di professione).
 Tale requisito deve essere accertato, di volta in volta, non esistendo professionalità presunta.
 Essa comporta la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia o casa agricola per la durata minima di tre anni e gli altri effetti della abitualità criminosa.
La dichiarazione di professionalità si estingue per effetto della riabilitazione.