Professionalità nel reato
Professionalit à nel reato (d. pen.)
Per l'esistenza della professionalit à la legge richiede:
che il reo riporti una condanna, trovandosi gi à nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualit à [Abitualit à criminosa];
che, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta del reo e alle altre circostanze previste dal capoverso dell'art. 133 c.p., si debba ritenere che il reo viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato, cd. sistema di vita (art. 105 c.p.) (es.: il ricettatore di professione).
Tale requisito deve essere accertato, di volta in volta, non esistendo professionalit à presunta.
Essa comporta la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia o casa agricola per la durata minima di tre anni e gli altri effetti della abitualit à criminosa.
La dichiarazione di professionalit à si estingue per effetto della riabilitazione.