R.S.A.

R.S.A. [rappresentanze sindacali aziendali] (d. lav.)
Previste e disciplinate dall'art. 19 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70), sono organismi attraverso cui è garantita istituzionalmente la presenza del sindacato in azienda. Possono essere costituite su iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.
Ai sensi dell'art. 35 della L. 300/70 le (—) sono ammesse solo presso ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo di imprese che occupino più di 15 dipendenti (cinque per le imprese agricole).
Le (—) hanno una serie di diritti e poteri, disciplinati dallo Statuto, riconosciuti allo scopo di tutelare lo svolgimento dell'attività sindacale all'interno dell'azienda come ad esempio il diritto di assemblea (art. 20), il diritto di referendum sindacale (art. 21), il diritto riconosciuto ai membri delle stesse ad ottenere particolari permessi sindacali (art. 23), il diritto di affissione (art. 25).
Le (—) sono destinate a una drastica riduzione perché saranno sostituite dalle R.S.U., che hanno compiti pressoché identici ma sono espressione di molteplici sindacati e non più di una singola associazione sindacale.
L'istituto della (—) è attualmente applicabile integralmente nell'ambito del rapporto di pubblico impiego [Impiego (pubblico)].