Sindacato

Sindacato (d. lav.)
Associazione libera e spontanea di lavoratori subordinati costituita al fine di tutelare i loro comuni interessi.
Il (—) è nato nel XIX secolo in concomitanza con la rivoluzione industriale, la quale aveva portato come conseguenza lo sfruttamento del proletariato (gravosi orari di lavoro, basso salario, condizioni insalubri di lavoro).
Le prime organizzazioni sindacali sono state le Trade Unions inglesi, le Gewerkschaften tedesche, le Bourses du travail francesi.
In Italia il movimento si è sviluppato in ritardo. Le prime Camere del Lavoro risalgono agli ultimi anni del 1800.
Nel periodo fascista fu soppressa ogni libertà sindacale e la composizione dei conflitti tra lavoratori e datori fu affidata alle corporazioni.
La principale fonte normativa del (—) è contenuta nell'art. 39 Cost. che rappresenta il fondamento giuridico della libertà e autonomia, dallo Stato e da terzi, del sindacato: recita, infatti, la norma che l'organizzazione sindacale è libera.
I restanti commi dell'art. 39 Cost. prevedono un modello di sindacato pubblico che è restato inattuato: il sindacato avrebbe dovuto registrarsi con il rischio di un controllo amministrativo — presso gli uffici locali o centrali secondo le norme di legge; condizione necessaria per tale adempimento è che gli statuti sindacali sancissero un ordinamento interno a base democratica.
Sempre secondo l'art. 39 Cost., i (—) avrebbero potuto acquistare la personalità giuridica in seguito alla registrazione e avrebbero potuto, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
I (—) non hanno mai richiesto di essere registrati, ritenendo tale adempimento potenzialmente lesivo del principio di libertà sindacale.
Di conseguenza oggi i (—) giuridicamente sono delle associazioni non riconosciute, con una limitata capacità patrimoniale e processuale.
Dall'applicabilità al (—) della normativa dettata dal codice civile per le associazioni non riconosciute consegue che:
— l'ordinamento interno e l'amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati.
— i (—) possono acquistare beni; i contributi dei soci ed i beni acquistati, costituendo il fondo comune, non possono venire divisi né restituiti ai soci recedenti finché dura l'associazione;
— il fondo comune, data la mancanza di personalità dell'associazione, appartiene a tutti i soci, a titolo di comproprietà;
— tale fondo comune è dotato di autonomia patrimoniale, in quanto i creditori del (—) non possono far valere i loro diritti sul patrimonio dei singoli associati ma solo sul fondo comune e, a loro volta, i creditori dei singoli soci non possono agire sul fondo comune.
 Tale autonomia, però, è imperfetta, in quanto delle obbligazioni assunte dal (—) rispondono anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto del (—) stesso.
L'associazionismo sindacale si realizza attraverso criteri e sistemi diversi a seconda che si tratti di prestatori ovvero di datori di lavoro.
Per i lavoratori esso avviene in due modi:
a) su base professionale (c.d. organizzazione orizzontale o per mestiere) quando il (—) raccoglie tutti coloro che esercitano uno stesso mestiere, indipendentemente dall'impresa in cui lavorano: è, però, poco diffuso nel nostro Paese, ad es. per dirigenti di azienda, giornalisti professionisti, piloti dell'aviazione civile, primari ed aiuto ospedalieri etc.;
b) sulla base dell'impresa (c.d. organizzazione verticale) allorquando il (—) raggruppa tutti coloro che prestano la loro opera in imprese del medesimo settore produttivo o merceologico, ad es. (—) dei lavoratori della gomma, sindacati dei lavoratori tessili, (—) dei lavoratori delle imprese di trasporto: è questo il tipo di (—) più diffuso in Italia.
Particolare valenza è stata conferita dalle norme di legge e dallo Statuto dei lavoratori ai (—) maggiormente rappresentativi.