R.S.U.

R.S.U. [rappresentanza sindacale unitaria] (d. lav.)
Organismi di rappresentanza degli interessi e dei diritti dei lavoratori.
Le (—) sono costituite dalle associazioni sindacali nelle unità produttive di aziende che hanno più di 15 dipendenti.
Alla costituzione delle (—) possono partecipare i sindacati [Sindacato]:
— che hanno aderito all'accordo interconfederale sottoscritto nel dicembre 1993 dalla Confindustria, l'Intersind, la C.G.I.L., la C.I.S.L. e la U.I.L.;
— che partecipano al contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina l'attività dell'unità produttiva;
— che rappresentino almeno il 5% dei lavoratori dipendenti dell'unità produttiva.
Le (—) hanno sostituito progressivamente le R.S.A. in quanto le organizzazioni sindacali che partecipano alla formazione delle (—) si sono impegnate a non costituire più R.S.A.: ciò al fine di non duplicare inutilmente gli organismi di rappresentanza dei lavoratori e non porsi in contrasto con il fine stesso dell'accordo, che ha inteso dare maggiore incisività e coordinamento all'attività di tutela degli interessi dei dipendenti.
Il numero dei componenti le R.S.U. varia a seconda del numero di lavoratori occupati in ciascuna unità produttiva:
— fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
— oltre 200 e fino a 3mila dipendenti: 3 componenti per ogni 300 dipendenti o frazione di 300;
— oltre 3mila dipendenti: 3 componenti in più per ogni 500 (o frazione di 500) dipendenti, in aggiunta a quelli già previsti per le unità produttive fino a 3.000 dipendenti.
L'elettorato attivo delle R.S.U. è costituito da tutti i lavoratori iscritti o meno alle associazioni sindacali purché addetti all'unità produttiva; l'elettorato passivo è definito tramite liste che possono essere presentate dai sindacati in possesso dei requisiti suddetti.