Ritenzione

Ritenzione [diritto di] (d. civ.)
In alcuni casi la legge concede al creditore di trattenere una cosa che egli avrebbe l'obbligo di restituire al proprietario, al fine di indurre quest'ultimo ad adempiere il suo debito.
Trattasi di un mezzo di pressione sulla volontà del debitore, cui non si accompagnano garanzie reali o privilegi.
Il (—) è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, fra cui quello del possessore di buona fede, nei confronti del proprietario del bene da restituire, per spese e miglioramenti attinenti allo stesso bene (art. 1152 c.c.) [Possesso]; del coerede che conferisce un immobile in natura, fino al rimborso delle spese e dei miglioramenti (art. 748 c.c.) [Collazione]; del compratore che ha visto risolto il suo acquisto per effetto del riscatto esercitato dalla controparte (art. 1502 c.c.) [Compravendita]; dell'usufruttuario, per il rimborso delle spese da lui sostenute, che sarebbero state di spettanza del proprietario (artt. 1006, 1011 c.c.) [Usufrutto].