Collazione
Collazione (d. civ.)
Non sono soggette a () le spese di mantenimento, educazione, malattia, nozze, precedentemente corrisposte dal defunto.
La (), dunque, svolge la funzione di mantenere tra i coeredi del de cuius, anche riguardo ai beni donati, la proporzionalit à di quote stabilita dal testamento o dalla legge.
La () pu ò realizzarsi in natura, rendendo materialmente alla massa ereditaria il bene ricevuto in donazione, ovvero per imputazione, addebitando alla propria quota ereditaria il valore del bene gi à ricevuto.
La () per imputazione costituisce regola costante per i beni mobili ed il danaro; per gli immobili, invece, il conferente pu ò scegliere tra () in natura o per imputazione.
I soggetti tenuti alla () possono essere dispensati dall'attuarla dal defunto, nello stesso atto di donazione, nel testamento, in un altro contratto o atto unilaterale inter vivos. Tale dispensa ha effetto solo nei limiti della quota disponibile (art. 737 c.c.) [Dispensa dalla collazione].