Collazione

Collazione (d. civ.)
È l'istituto secondo il quale i figli legittimi e naturali, i loro discendenti legittimi e naturali e il coniuge, che concorrono alla successione, devono conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario tutti i beni che sono stati loro donati [Donazione] in vita dal defunto, in modo da dividerli con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie (artt. 737 ss. c.c.).
Non sono soggette a (—) le spese di mantenimento, educazione, malattia, nozze, precedentemente corrisposte dal defunto.
La (—), dunque, svolge la funzione di mantenere tra i coeredi del de cuius, anche riguardo ai beni donati, la proporzionalità di quote stabilita dal testamento o dalla legge.
La (—) può realizzarsi in natura, rendendo materialmente alla massa ereditaria il bene ricevuto in donazione, ovvero per imputazione, addebitando alla propria quota ereditaria il valore del bene già ricevuto.
La (—) per imputazione costituisce regola costante per i beni mobili ed il danaro; per gli immobili, invece, il conferente può scegliere tra (—) in natura o per imputazione.
I soggetti tenuti alla (—) possono essere dispensati dall'attuarla dal defunto, nello stesso atto di donazione, nel testamento, in un altro contratto o atto unilaterale inter vivos. Tale dispensa ha effetto solo nei limiti della quota disponibile (art. 737 c.c.) [Dispensa dalla collazione].