Rettifica
() dell'atto amministrativo (d. amm.)
È un atto amministrativo teso all'eliminazione degli errori ostativi o materiali che, inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni idonee a rendere l'atto conforme alla volontà della pubblica amministrazione. () del negozio giuridico (d. civ.)
È il negozio unilaterale [Negozio giuridico] e recettizio [Dichiarazione (recettizia)] mediante il quale, nell'ambito di un contratto viziato da errore la parte non in errore, prima che possa derivarne pregiudizio all'altra parte, rende definitivamente efficace il contratto modificandone il contenuto conformemente all'originario intento della stessa. L'esercizio della facoltà di () ha l'effetto immediato di rendere il contratto definitivamente efficace, precludendo il diritto di annullamento della controparte.
La () non estingue il diritto della controparte al risarcimento del danno, se la causa d'invalidità ha comportato un ritardo nell'esecuzione. Tale istituto è applicabile solo nel caso dell'errore.