Ratifica

Ratifica (d. civ.)
È il negozio unilaterale mediante il quale lo pseudo-rappresentato rende efficace nei propri confronti il negozio compiuto dal falsus procurator o dal rappresentante che abbia ecceduto dai limiti della procura [Rappresentanza], accettandone gli effetti e sanando in tal modo l'originario difetto di legittimazione.
La (—) è un negozio recettizio [Dichiarazione (recettizia)] equiparabile, secondo alcuni, ad una procura successiva. Può essere espressa o tacita, cioè per facta concludentia [Comportamento concludente]; quanto alla forma, è necessaria quella richiesta per il negozio da ratificare.
La (—) ha effetto retroattivo; sono però fatti salvi i diritti acquisiti nel frattempo dai terzi.
La facoltà di (—), essendo a contenuto patrimoniale, fa parte del patrimonio dell'interessato e, come tale, è trasferibile ai suoi eredi.