Ratifica
Ratifica (d. civ.)
La () è un negozio recettizio [Dichiarazione (recettizia)] equiparabile, secondo alcuni, ad una procura successiva. Pu ò essere espressa o tacita, cio è per facta concludentia [Comportamento concludente]; quanto alla forma, è necessaria quella richiesta per il negozio da ratificare.
La () ha effetto retroattivo; sono per ò fatti salvi i diritti acquisiti nel frattempo dai terzi.
La facolt à di (), essendo a contenuto patrimoniale, fa parte del patrimonio dell'interessato e, come tale, è trasferibile ai suoi eredi.