Condizione

Condizione (d. civ.)
È un elemento accidentale del contratto [Negozio giuridico] posto dalla volontà delle parti, cd. (—) volontaria, al fine di subordinare l'inizio o la cessazione dell'efficacia del negozio al verificarsi, cd. (—) positiva, od al non verificarsi, cd. (—) negativa, di un avvenimento futuro ed incerto (artt. 1353 ss. c.c.).
La (—), quindi, può essere:
— sospensiva, quando da essa dipende l'inizio dell'efficacia del negozio, in tal caso prima della realizzazione della (—) si verifica una fase di pendenza ed il soggetto che sarà titolare degli effetti contrattuali gode di un'aspettativa di diritto [Aspettativa];
— risolutiva, quando il negozio è immediatamente produttivo di effetti, ma essi vengono meno al verificarsi della (—);
— unilaterale: è quella che viene apposta a protezione dell'interesse di uno solo dei contraenti. La caratteristica peculiare di questa (—) è che il contraente nel cui interesse è apposta può, nella sua fase di pendenza, rendere il contratto incondizionato, rinunciandovi oppure dar vita, successivamente al verificarsi o non dell'evento dedotto, ad un negozio di contenuto identico ma incondizionato.
Rispetto alla causa produttrice dell'avvenimento distinguiamo la (—):
— casuale: è quella il cui verificarsi dipende dal caso o dalla volontà di terzi (es.: se verrà la nave dall'Asia);
— mista: è quella il cui verificarsi dipende in parte dalla volontà di un terzo o dal caso, in parte dalla volontà di una delle parti (es.: ti farò un regalo se l'esame andrà bene);
— potestativa: è quella il cui verificarsi dipende dalla volontà di una delle parti.
La (—) potestativa va distinta da quella meramente potestativa, il cui verificarsi, invece, è rimesso al mero arbitrio della parte. La (—) meramente potestativa sospensiva rende nullo il negozio (art. 1355 c.c.).
Quando la (—) si verifica (condicio est o existit), la situazione giuridica diventa definitiva con efficacia retroattiva:
— se la () è sospensiva, gli effetti del negozio si considerano prodotti ex tunc, cioè dal momento della formazione del negozio, non da quello del verificarsi della (—);
— se la () è risolutiva, gli effetti del negozio cadono ex tunc; essa cioè retroagisce facendo venir meno gli effetti prodotti (es.: si dovrà restituire l'orologio dato sotto (—) risolutiva).
Nel caso in cui la (—) è illecita o impossibile, bisogna distinguere se essa sia sospensiva o risolutiva: per la precisione, il negozio condizionato è sempre nullo [Nullità], tranne che si tratti di (—) impossibile risolutiva, che si considera non apposta. Tale disciplina, tuttavia, non vale per gli atti mortis causa, per i quali l'art. 634 c.c. prevede che la (—) illecita o impossibile si considera non apposta, a meno che essa non abbia costituito l'unico motivo che abbia indotto il testatore a disporre (cd. regola sabiniana).
Pendenza della ()
Nel caso in cui l'efficacia di un contratto sia subordinata al verificarsi di una condizione, fino a che questa non si sia verificata ovvero non possa più verificarsi, ricorre la situazione di pendenza della (—), per cui:
— nel caso di (—) sospensiva l'acquirente (in situazione di aspettativa) è autorizzato al solo esercizio di atti conservativi (artt. 2900 ss. c.c.);
— nel caso, invece, di (—) risolutiva l'acquirente è autorizzato all'esercizio del diritto, salvo gli atti conservativi dell'altra parte.
Le parti durante il periodo di pendenza della (—) devono comportarsi secondo buona fede (art. 1358 c.c.).