Condizione
Condizione (d. civ.)
La (), quindi, pu ò essere:
sospensiva, quando da essa dipende l'inizio dell'efficacia del negozio, in tal caso prima della realizzazione della () si verifica una fase di pendenza ed il soggetto che sar à titolare degli effetti contrattuali gode di un'aspettativa di diritto [Aspettativa];
risolutiva, quando il negozio è immediatamente produttivo di effetti, ma essi vengono meno al verificarsi della ();
unilaterale: è quella che viene apposta a protezione dell'interesse di uno solo dei contraenti. La caratteristica peculiare di questa () è che il contraente nel cui interesse è apposta pu ò, nella sua fase di pendenza, rendere il contratto incondizionato, rinunciandovi oppure dar vita, successivamente al verificarsi o non dell'evento dedotto, ad un negozio di contenuto identico ma incondizionato.
Rispetto alla causa produttrice dell'avvenimento distinguiamo la ():
casuale: è quella il cui verificarsi dipende dal caso o dalla volont à di terzi (es.: se verr à la nave dall'Asia);
mista: è quella il cui verificarsi dipende in parte dalla volont à di un terzo o dal caso, in parte dalla volont à di una delle parti (es.: ti far ò un regalo se l'esame andr à bene);
potestativa: è quella il cui verificarsi dipende dalla volont à di una delle parti.
La () potestativa va distinta da quella meramente potestativa, il cui verificarsi, invece, è rimesso al mero arbitrio della parte. La () meramente potestativa sospensiva rende nullo il negozio (art. 1355 c.c.).
Quando la () si verifica ( condicio est o existit ), la situazione giuridica diventa definitiva con efficacia retroattiva:
se la () è sospensiva, gli effetti del negozio si considerano prodotti ex tunc, cio è dal momento della formazione del negozio, non da quello del verificarsi della ();
se la () è risolutiva, gli effetti del negozio cadono ex tunc; essa cio è retroagisce facendo venir meno gli effetti prodotti (es.: si dovr à restituire l'orologio dato sotto () risolutiva).
Nel caso in cui la () è illecita o impossibile, bisogna distinguere se essa sia sospensiva o risolutiva: per la precisione, il negozio condizionato è sempre nullo [Nullit à], tranne che si tratti di () impossibile risolutiva, che si considera non apposta. Tale disciplina, tuttavia, non vale per gli atti mortis causa, per i quali l'art. 634 c.c. prevede che la () illecita o impossibile si considera non apposta, a meno che essa non abbia costituito l'unico motivo che abbia indotto il testatore a disporre (cd. regola sabiniana).
Pendenza della ()
Nel caso in cui l'efficacia di un contratto sia subordinata al verificarsi di una condizione, fino a che questa non si sia verificata ovvero non possa pi ù verificarsi, ricorre la situazione di pendenza della (), per cui:
nel caso di () sospensiva l'acquirente (in situazione di aspettativa) è autorizzato al solo esercizio di atti conservativi (artt. 2900 ss. c.c.);
nel caso, invece, di () risolutiva l'acquirente è autorizzato all'esercizio del diritto, salvo gli atti conservativi dell'altra parte.
Le parti durante il periodo di pendenza della () devono comportarsi secondo buona fede (art. 1358 c.c.).