Religione

Religione [libertà in materia di] (d. cost.)
L'art. 8 Cost. riconosce a tutte le confessioni religiose uguale libertà di (—). Si tratta, quindi, di uguaglianza della libertà, non di uguaglianza di trattamento giuridico.
In base a quanto dispone l'art. 19 Cost., la libertà di (—) si articola in diverse facoltà:
— di professare la propria fede in forma privata e pubblica;
— di esercitare in privato e in pubblico il culto, purché non sia contrario al buon costume;
— di fare propaganda religiosa.
Ovviamente la libertà di (—) implica anche il diritto ad essere atei, a non professare alcuna fede e a non ricevere alcun indottrinamento religioso.
La libertà di (—) trova, poi, ulteriore protezione attraverso l'esercizio delle altre libertà costituzionalmente riconosciute, in particolare della libertà di pensiero [Pensiero (Libertà di)], di riunione [Riunione (Libertà di)], di associazione [Associazione (Libertà di)]. In particolare l'art. 20 Cost. esclude che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione possano essere causa di speciali limitazioni legislative o di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.