Religione
Religione [libert à in materia di] (d. cost.)
L'art. 8 Cost. riconosce a tutte le confessioni religiose uguale libert à di (). Si tratta, quindi, di uguaglianza della libert à, non di uguaglianza di trattamento giuridico.
In base a quanto dispone l'art. 19 Cost., la libert à di () si articola in diverse facolt à:
di professare la propria fede in forma privata e pubblica;
di esercitare in privato e in pubblico il culto, purch é non sia contrario al buon costume;
di fare propaganda religiosa.
Ovviamente la libert à di () implica anche il diritto ad essere atei, a non professare alcuna fede e a non ricevere alcun indottrinamento religioso.
La libert à di () trova, poi, ulteriore protezione attraverso l'esercizio delle altre libert à costituzionalmente riconosciute, in particolare della libert à di pensiero [Pensiero (Libert à di)], di riunione [Riunione (Libert à di)], di associazione [Associazione (Libert à di)]. In particolare l'art. 20 Cost. esclude che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione possano essere causa di speciali limitazioni legislative o di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacit à giuridica e ogni forma di attivit à.