Buon costume
Buon costume (d. civ.; d. cost.; d. pen.)
() quale interesse tutelato dal diritto civile
Il () rileva ai fini della illiceit à del negozio giuridico [Illegalit à del negozio]; infatti, il negozio è illecito quando la causa (art. 1343 c.c.), il motivo determinante e comune (art. 1345 c.c.), l'oggetto (art. 1446 c.c.) o, ancora, la condizione (art. 1354 c.c.) sono illeciti, cio è contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al ().
In particolare, la contrariet à del negozio al () d à luogo al negozio immorale, caratterizzato dal fatto che la prestazione effettuata in esecuzione di esso è irripetibile, ai sensi dell'art. 2035 c.c.
() quale interesse tutelato dal diritto penale
Rappresenta il bene-interesse tutelato da una particolare categoria di reati, i reati contro il () e la moralit à pubblica, che ricomprende i delitti consistenti in offese al pudore e all'onore sessuale (artt. 519-543 c.p.).
In particolare, ai fini penali, il () viene definito come abitudine di vita conforme ai precetti di morale, di decenza, di etichetta e di cortesia.
In seguito alle modifiche apportate dalla L. 66/1996, che ha pi ù opportunamente collocato i reati contro la libert à sessuale nell'ambito dei delitti contro la persona, costituiscono delitti contro il buon costume gli atti osceni e il reato di pubblicazioni e spettacoli osceni.
() quale principio generale
Rappresenta il complesso dei principi di etica sociale e della morale comune (cd. moralit à media o senso morale ) richiamati dalla Costituzione, dai codici e dalle leggi come norme di chiusura.
Costituisce un limite posto dal costituente alla libert à di culto (art. 19 Cost.) e di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) a tutela del pudore e della pubblica decenza contro le oscenit à.