Regresso

Regresso
Azione di () (d. civ.)
Diritto di () (d. civ.)
È il diritto di rivalsa che spetta al condebitore adempiente nei confronti degli altri condebitori solidali a seguito del pagamento fatto al creditore.
Il (—) può avere titolo o nel particolare rapporto contrattuale intercorrente tra i condebitori (mandato, società etc.) o nella legge, nel qual caso si parla di diritto legale di (—).
Il (—) si sostanzia nel rimborso per quota di quanto il debitore abbia pagato per capitale, spese e interessi.
Il (—) legale ha per fondamento il principio della ripartizione interna della prestazione.
La regola della solidarietà passiva [Obbligazione], che impone ai singoli debitori il pagamento dell'intero, fa nascere l'esigenza di un riequilibrio interno del carico della prestazione: a questa esigenza risponde l'azione di (—).
Le quote di ripartizione interna della prestazione si presumono eguali fino a prova contraria, e l'onere di tale prova grava sul debitore che abbia pagato, qualora questi chieda il rimborso per una quota maggiore.
[anche Fideiussione].