Quota

Quota (d. civ.; d. proc. civ.)
La (—) è la misura della partecipazione del singolo comunista alla contitolarità del diritto comune.
Nei procedimenti di espropriazione [Espropriazione forzata] aventi ad oggetto un bene in comunione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa (art. 600 c.p.c.).
() lite [patto di] (d. civ.)
Convenzione che intercorre tra l'avvocato (o il patrocinatore) ed il suo assistito, antecedente rispetto alla conclusione del procedimento, in base alla quale il cliente si obbliga a riconoscere al difensore, come onorario, una parte del risultato ottenuto. Oggetto del patto di (—) può essere qualsiasi risultato, sia esso una somma di denaro o un altro bene o valore conseguibile attraverso il procedimento. Il patto di (—) era espressamente vietato dalla legge: l'eventuale patto di (—) stipulato, anche per interposta persona, era nullo.
Occorre segnalare, però, che il D.L. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), convertito in L. 248/2006, ha previsto, all'art. 2, al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, l'abrogazione delle norme che prevedono, per le attività libero professionali, il c.d. divieto del patto di (), ossia del patto con cui il cliente e il professionista fissano compensi parametrati al raggiungimento degli scopi perseguiti. Con tale sistema l'avvocato rischierà in proprio, e ciò rappresenterà un incentivo per evitare di intraprendere cause perse in partenza (al solo fine di farsi pagare i compensi) e di curare con più attenzione le cause avviate.
Peraltro, la legge di conversione ha aggiunto, all'art. 2233 c.c., un 3 comma, secondo cui sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. Pertanto, gli accordi sui compensi devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta.
Il patto di (—), si differenzia dal c.d. palmario, ossia l'ulteriore compenso corrisposto al difensore in caso di esito vittorioso del processo.
() sociale (d. comm.)
Rappresenta la misura della partecipazione di un soggetto (diritti e doveri) ad una società. Essa è calcolata in cifre e costituisce una frazione del capitale sociale.