Onorario

Onorario (d. proc. civ.)
È il compenso che spetta al difensore per l'attività esercitata. Il principale criterio di determinazione è la volontà delle parti le quali, però, devono rispettare i minimi ed i massimi fissati per ciascun (—) dagli ordini professionali.
Occorre segnalare che il D.L. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), conv. in L. 248/2006, prevede, all'art. 2, al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, l'abrogazione delle norme che prevedono, per le attività libero-professionali, tariffe obbligatorie minime, con la conseguenza che professionista e cliente potranno stabilire compensi inferiori ai minimi previsti dalle tariffe di riferimento. Questa novità prende atto dell'elementare considerazione che la qualità della prestazione dipende dal professionista e non dal compenso richiesto, per cui il professionista, magari giovane, che chieda compensi inferiori al minimo non rende necessariamente una prestazione di qualità inferiore.
Per gli avvocati e i patrocinanti, l'(—) non può consistere in beni oggetto della controversia affidata al loro patrocinio (art. 2233 c.c.), sotto pena di nullità (c.d. divieto di patto di quota lite [Quota (lite)]). È fatto obbligo al difensore di unire al fascicolo di parte la nota spese [Parcella] indicando in modo specifico diritti, (—) e spese, al momento del passaggio in decisione della causa. La parte soccombente in giudizio è infatti tenuta al rimborso delle spese in favore dell'altra parte tra le quali rientrano anche gli (—).