Purgazione

Purgazione
() dell'ipoteca (d. civ.)
Procedura volta alla liberazione di un immobile dalle ipoteche su di esso gravanti.
Consiste nell'offerta, notificata ai creditori garantiti, proveniente dal terzo acquirente che non sia personalmente obbligato, di una somma corrispondente al prezzo concordato per l'acquisto del bene ovvero al valore da lui dichiarato qualora non sia stato determinato il prezzo.
In ogni caso, il prezzo od il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in tema di espropriazione forzata. Tale offerta costituisce un negozio unilaterale recettizio [Negozio giuridico] ed è liberamente revocabile fino a che i creditori non si siano pronunciati.
Poiché l'offerta del terzo acquirente può non soddisfare integralmente i crediti garantiti ipotecariamente sull'immobile, qualsiasi creditore, entro quaranta giorni dalla notificazione, ha il diritto di opporsi chiedendo la vendita del cespite, adempiendo tuttavia ad alcuni oneri procedurali (quale quello di aumentare almeno di un decimo il prezzo proposto dal terzo).
() della mora (d. civ.)
Si definisce (—) l'insieme dei fatti volti ad eliminare gli effetti della mora del debitore senza soddisfazione del creditore.
Per tale motivo appare contraddittorio qualificare (—), come spesso accade nella prassi, l'adempimento tardivo [Adempimento] operato dal debitore assieme al risarcimento dei danni di mora.
Per aversi (—) occorre un'espressa rinuncia del creditore ad avvalersi degli effetti provocati in suo favore dal ritardo nell'adempimento, con conseguente concessione di una dilazione del pagamento.
Per effetto della (—) il debitore non risponde più degli interessi moratori ed il rischio dell'impossibilità della prestazione torna a gravare sul creditore.