Proclami pubblici

Proclami pubblici [notificazione per] (d. proc. civ.)
Forma particolare di notificazione, non ammessa per i procedimenti davanti al giudice di pace, alla quale si ricorre quando, per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, è impossibile o altamente difficile effettuare la notificazione nei modi ordinari. L'autorizzazione è data, su istanza di parte e sentito il Pubblico Ministero, dal capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, con decreto; in esso sono indicati i modi opportuni affinché l'atto sia portato a conoscenza. In ogni caso, copia dell'atto deve essere depositata presso la casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario in questione ed un estratto di esso deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale (era previsto, inoltre, l'inserimento dell'estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia di residenza della maggior parte dei destinatari, formalità venuta meno in seguito all'abrogazione del FAL, avvenuta con legge 24-11-2000, n. 340). La notificazione per (—) si considera avvenuta quando l'ufficiale giudiziario, compiute le attività richieste, deposita in cancelleria copia dell'atto, con una relazione attestante l'attività svolta.