Arbitraggio

Arbitraggio
È l'atto attraverso il quale un terzo (il cd. arbitratore) determina, su incarico delle parti, uno degli elementi del rapporto contrattuale, del quale però le parti devono aver determinato la causa ed aver precisato la natura delle prestazioni principali (art. 1349 c.c.). L'(—) è altresì escluso in relazione all'oggetto della donazione (art. 778, c. 1, c.c.) e in materia testamentaria (art. 631 c.c.) quanto all'indicazione dell'erede o del legatario ed alla determinazione della quota di eredità.
Alla base dell'(—) può esserci:
— l'equo arbitrio del terzo (cd. arbitrium boni viri): in mancanza di diversa previsione il terzo seguirà il criterio dell'equo contemperamento degli interessi delle parti contraenti. In questo caso, l'(—) è nullo se il terzo è in mala fede o se la sua determinazione è palesemente iniqua od erronea;
— il mero arbitrio del terzo (cd. merum arbitrium), se le parti hanno espressamente deliberato di affidarsi, per la determinazione del rapporto contrattuale, alla libera scelta dell'arbitratore. In questo caso, l'(—) è nullo soltanto se il terzo arbitratore è in mala fede.