Arbitraggio
Arbitraggio
Alla base dell'() pu ò esserci:
l'equo arbitrio del terzo (cd. arbitrium boni viri): in mancanza di diversa previsione il terzo seguir à il criterio dell'equo contemperamento degli interessi delle parti contraenti. In questo caso, l'() è nullo se il terzo è in mala fede o se la sua determinazione è palesemente iniqua od erronea;
il mero arbitrio del terzo (cd. merum arbitrium), se le parti hanno espressamente deliberato di affidarsi, per la determinazione del rapporto contrattuale, alla libera scelta dell'arbitratore. In questo caso, l'() è nullo soltanto se il terzo arbitratore è in mala fede.