Par condicio

Par condicio
() creditorum [pari condizioni dei creditori] (d. civ.)
Principio accolto dall'art. 2741 c.c., che trova applicazione allorché concorrano più creditori di un unico debitore.
In base ad esso tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, beni che fungono da garanzia cd. generica per il soddisfacimento delle loro pretese, salvo che sussistano cause legittime di prelazione quali privilegi, pegni ed ipoteche, in presenza delle quali il creditore, che ne è titolare, ha diritto a soddisfarsi, con precedenza su ogni altro, sul ricavato dalla vendita del bene oggetto della garanzia.
Il principio della (—) trova piena attuazione solo nella procedura fallimentare [Fallimento], poiché essa coinvolge necessariamente tutti i creditori, che non possono far valere individualmente i loro crediti.
() nel sistema dell'informazione (d. pubbl.)
La formula indica la necessità, avvertita da più parti della società italiana, di garantire parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.
La L. 28/2000 prevede che il contatto tra i partiti politici e gli elettori deve essere semplificato dall'allestimento di idonei programmi di comunicazione politica. Tali sono i programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche, come i dibattiti, le tribune politiche, le tavole rotonde e le interviste, nel corso dei quali devono confrontarsi tutti i soggetti politici. Le concessionarie radiofoniche e televisive nazionali sono obbligate ad organizzare programmi di comunicazione politica, ai quali è assicurata una partecipazione gratuita.
Inoltre, durante la campagna elettorale, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze politiche. Lo stesso divieto si estende alle amministrazioni pubbliche che non devono svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella indispensabile ad assolvere le loro funzioni. Nei 15 giorni precedenti la data delle votazioni, è vietato diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.