Piano

Piano
() dell'offerta formativa [p.o.f.] (d. pubbl.)
È lo strumento attraverso cui viene garantita l'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Con il (—) la scuola delinea la propria identità culturale e progettuale e illustra le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in rapporto alla realtà locale.
Con D.M. del 26-6-2000, n. 234 è stato adottato il regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
() di riparto (d. comm.)
È il prospetto dal quale risultano le modalità di divisione tra i soci di ciò che è residuato in seguito alla liquidazione [Liquidazione (della società)] e al soddisfacimento dei creditori della società. Compiuta la liquidazione, infatti, va redatto il bilancio finale e viene proposto ai soci il (—); tali documenti, nelle società di persone, devono essere comunicati ai soci con lettera raccomandata e gli stessi si intendono approvati se non sono impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione (art. 2311 c.c.) mentre, nelle società di capitali, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese e si intendono approvati se non sono impugnati nel termine di tre mesi.
() di sicurezza (d. lav.)
Documento che consente al datore di lavoro di pianificare le misure necessarie all'igiene e sicurezza del lavoro. Costituisce adempimento del più generale obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c.
L'art. 4 D.Lgs. 626/94 richiede, in specie, al datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi, in base ad una ricognizione dei possibili rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alla natura dell'attività dell'azienda o dell'unità produttiva.
Il datore di lavoro che intraprende una nuova attività lavorativa è tenuto a elaborare il (—) entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività (art. 96bis, D.Lgs. 626/94).
Il (—) deve contenere:
— una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
— l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui al primo punto;
— il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Il (—), da aggiornare periodicamente, va conservato in azienda e esibito agli organi ispettivi, per consentire l'esercizio dell'attività di vigilanza.
() formativo individuale (d. lav.)
Individua il percorso formativo personalizzato predisposto obbligatoriamente per l'attuazione del contratto di apprendistato. Il contenuto del (—) deve essere definito mediante un unico modello nazionale (circ. Min. Lav. 40/2004). In attesa di una regolamentazione nazionale i profili formativi dell'apprendistato possono essere individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria nel caso dell'apprendistato professionalizzante.