Novazione
Novazione (d. civ.)
() oggettiva
Causa di estinzione dell'obbligazione a carattere non satisfattorio, perch é alla cessazione del rapporto obbligatorio non si accompagna anche la soddisfazione della pretesa creditoria. Pi ù precisamente si ha () quando le parti estinguono convenzionalmente l'originaria obbligazione dando vita, nel contempo, ad un nuovo rapporto diverso dal precedente nell'oggetto (dare una cosa al posto di un'altra) o nel titolo (si conviene che una somma dovuta a titolo di risarcimento resti dovuta a titolo di mutuo).
Con l'estinzione del rapporto originario vengono meno anche gli accessori del credito (privilegi, pegni, ipoteche), salva espressa volont à contraria.
Oltre all'aliquid novi (mutamento del titolo o dell'oggetto dell'obbligazione), per aversi () sono necessari l'animus novandi (la volont à di estinguere l'obbligazione precedente creandone una nuova) e la obligatio novanda (l'obbligazione originaria da novare).
Stabilisce, infatti, l'art. 1234 c.c. che la () è senza effetto se non esisteva l'obbligazione originaria.
Quindi, in caso di nullit à della obbligazione originaria, è nulla anche la () in quanto priva di causa. In caso, invece, di annullabilit à del negozio originario la () è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del precedente titolo, esprimendo in tal caso la volont à di operare una convalida tacita di esso.
() soggettiva
Alla () il codice civile estende l'applicazione delle norme sulla delegazione, espromissione ed accollo.