Novazione

Novazione (d. civ.)
() oggettiva
Causa di estinzione dell'obbligazione a carattere non satisfattorio, perché alla cessazione del rapporto obbligatorio non si accompagna anche la soddisfazione della pretesa creditoria. Più precisamente si ha (—) quando le parti estinguono convenzionalmente l'originaria obbligazione dando vita, nel contempo, ad un nuovo rapporto diverso dal precedente nell'oggetto (dare una cosa al posto di un'altra) o nel titolo (si conviene che una somma dovuta a titolo di risarcimento resti dovuta a titolo di mutuo).
Con l'estinzione del rapporto originario vengono meno anche gli accessori del credito (privilegi, pegni, ipoteche), salva espressa volontà contraria.
Oltre all'aliquid novi (mutamento del titolo o dell'oggetto dell'obbligazione), per aversi (—) sono necessari l'animus novandi (la volontà di estinguere l'obbligazione precedente creandone una nuova) e la obligatio novanda (l'obbligazione originaria da novare).
Stabilisce, infatti, l'art. 1234 c.c. che la (—) è senza effetto se non esisteva l'obbligazione originaria.
Quindi, in caso di nullità della obbligazione originaria, è nulla anche la (—) in quanto priva di causa. In caso, invece, di annullabilità del negozio originario la (—) è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del precedente titolo, esprimendo in tal caso la volontà di operare una convalida tacita di esso.
() soggettiva
È il negozio con il quale si sostituisce un nuovo debitore a quello originario, che viene liberato. Come la novazione oggettiva anche la (—) è un modo di estinzione dell'obbligazione, ferma restando, in linea di principio, che la liberazione del debitore e la sua sostituzione possono anche dar luogo ad una mera successione nel debito; tale ultima ipotesi si verifica allorquando la sostituzione del soggetto passivo non esplichi alcuna efficacia novativa del precedente rapporto obbligatorio.
Alla (—) il codice civile estende l'applicazione delle norme sulla delegazione, espromissione ed accollo.