Contraddittorio

Contraddittorio [principio del] (d. proc. gen.)
Il principio del (—) è espressione del diritto alla difesa, previsto dall'art. 24 Cost., che per essere esercitato richiede la presenza effettiva delle parti nel processo; l'art. 1112 Cost. prevede, infatti, che il processo si svolga nel (—) tra le parti in condizioni di parità davanti al giudice terzo imparziale.
Nel processo civile è espressamente stabilito che il convenuto debba essere regolarmente citato (art. 101 c.p.c.) proprio perché è colui che, secondo quanto si chiede nella domanda, dovrebbe subire gli effetti negativi dell'eventuale accoglimento della domanda stessa e, per il principio della parità delle parti, deve essere messo in condizione di contrastare la richiesta rivolta al giudice contro di lui, eventualmente con la proposizione di una controdomanda [Riconvenzionale (Domanda)].
Nonostante la centralità del principio del (—), l'art. 101 c.p.c., stabilendone l'applicabilità salvo che la legge disponga altrimenti, sembra ammetterne eccezioni. Tuttavia, in tutti i casi nei quali si rinuncia alla pronuncia di un provvedimento a (—) pieno (es.: art. 625 c.p.c., sospensione del processo di opposizione all'esecuzione; art. 641 c.p.c., pronuncia del decreto ingiuntivo; art. 669sexies c.p.c., misure cautelari disposte con decreto; art. 697 c.p.c., provvedimento di eccezionale urgenza), l'instaurazione di un regolare (—) è soltanto differita. Infatti, o è il giudice che, unitamente alla pronuncia del provvedimento, dispone la convocazione di tutte le parti in (—) (art. 669sexies c.p.c); o è la parte che ha ottenuto il provvedimento a dover dare inizio, in un termine perentorio, ad un procedimento a (—) pieno (art. 669octies c.p.c.); o, infine, è la parte contro la quale è stato pronunciato il provvedimento a dover proporre opposizione, instaurando così un processo con regolare (—) (art. 645 c.p.c.).
Il principio del (—) trova attuazione nel processo amministrativo e impone la notificazione del ricorso all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e a tutti i controinteressati. Il principio del (—) tende a garantire l'eguale ed effettiva partecipazione delle parti ad ogni fase del processo, in modo tale che la decisione del giudice si possa presentare come la risultante di una cognizione completa ed armonica della materia oggetto della contesa.
Nel processo penale, il principio del (—) si estrinseca in due fondamentali momenti:
— nella fase delle indagini preliminari, come diritto dell'indagato ad essere informato, perché possa con efficacia esercitare il suo diritto di difesa;
— nel dibattimento, come diritto alla parità di posizioni (artt. 3 e 24 Cost.), che si estrinseca nel diritto (affermato nel c.p.p.) di difendersi provando quanto si afferma.
In particolare, il diritto di addurre prove diverse da quelle addotte dalla controparte è strettamente connesso al concetto di (—), che sottintende l'esistenza di posizioni uguali, pur se contrapposte e distinte. Espressione del principio del (—) sono, ad esempio, gli artt. 187, 190 e 498 c.p.p.