Elettorato
Elettorato (d. cost.)
Costituisce un diritto attribuito dalla Costituzione (art. 48) all'insieme degli elettori allorch é vengono simultaneamente convocati alle urne. L'appartenenza al corpo elettorale è documentata e realizzata attraverso l'iscrizione nelle liste elettorali.
L'() si distingue in:
attivo (che è la capacit à di votare): costituisce per il cittadino un diritto soggettivo pubblico, è inquadrabile fra i diritti politici, e cio è fra i diritti che hanno per contenuto l'esercizio di una pubblica funzione ed è, ex art. 48 Cost., attribuito a tutti i cittadini senza distinzione di sesso purch é maggiorenni; tale limite di et à è elevato a venticinque anni per l'() attivo al Senato;
passivo (che consiste nella capacit à di essere eletto) ed è attribuito, ex art. 51 Cost., a chi oltre ad esser privo della incapacit à e della indegnit à previste per l'() attivo, abbia anche particolari requisiti di et à, e non si trovi in condizioni di ineleggibilit à o di incompatibilit à.