Latitanza

Latitanza (d. proc. pen.)
È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o ad un ordine di carcerazione. L'elencazione delle misure di cui all'art. 296 c.p.p. ha carattere tassativo, dunque la sottrazione ad altre misure non determina (—).
Al latitante è ad ogni effetto equiparato l'evaso.
In tal senso, a norma dell'art. 165 c.p.p., le notificazioni al latitante sono effettuate mediante consegna di copia dell'atto al suo difensore.
Nel vecchio codice la (—) era collegata in via immediata e diretta al cd. verbale di vane ricerche; nel nuovo codice, invece, è previsto un apposito provvedimento del giudice, che, pur avendo natura meramente dichiarativa, garantisce un controllo sulla sussistenza dei presupposti per dichiarare la (—).
Gli effetti della (—) vengono limitati soltanto al procedimento penale nel quale essa è stata ritualmente dichiarata.
A differenza della dichiarazione di (—), che presuppone un espresso provvedimento del giudice, la revoca della (—) discende direttamente dalla legge; la qualità di latitante cessa quando il provvedimento che vi ha dato causa è stato revocato ex art. 299 c.p.p. o ha altrimenti perso efficacia, ovvero quando sono estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso (art. 2964 c.p.p.).